Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34044/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la rinnovata decisione della Corte d'appello di Napoli resa a seguito di rinvio dalla Cassazione. Ferraiuolo contesta la motivazione relativa alla congruità degli aumenti di pena per la continuazione tra i capi di imputazione; lamenta una difforme valutazione rispetto alla posizione di Iannone. Iannone propone tre motivi: (1) vizio di motivazione e falsa interpretazione del perimetro del rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio non abbia adeguatamente valutato se ricorressero gli elementi dell'intraneità associativa rispetto al concorso esterno; (2) censura sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche, ritenuta non riconosciuta nella massima estensione; (3) doglianza sull'aumento per continuazione relativo al capo 5), ritenuto eccessivo e sostanzialmente sovrapposto alla stessa condotta valutata ai fini del concorso esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il perimetro del rinvio dalla sentenza di annullamento non consentisse una nuova, piena rivalutazione di profili gi “meramente” fattuali o gi uridici gi “già consolidati” dalla decisione rescindente; la Corte del merito ha correttamente qualificato la condotta come concorso esterno ove richiesto dalla Corte di legittimità e ha motivato adeguatamente le scelte sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione. Le doglianze proposte erano quindi o estranee all'ambito del rinvio, o attacchi di merito non sindacabili in questa sede. Sono state disposte le statuizioni ex art. 616, comma 1, c.p.p.: inammissibilità dei ricorsi, condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale per la fattispecie associativa; la Corte ha affrontato la distinzione tra intraneità associativa e concorso esterno, ritenendo possibile la riqualificazione in concorso esterno sulla base delle indicazioni della sentenza rescindente.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato; applicata insieme all'art. 416-bis per configurare il concorso esterno.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento all'ambito del devoluto e alla disciplina del giudizio di rinvio; la Corte ha richiamato i limiti di quanto il giudice del rinvio poteva rinnovare rispetto alla sentenza di annullamento.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende; applicata alla pronuncia di inammissibilità.

  • art. 480 cod. pen.

    Citato nel testo come riferimento alla riqualificazione di una imputazione originaria; interpretato come base per la ridefinizione formale del capo di imputazione in corso di giudizio.

  • art. 353 e 353-bis cod. pen.

    Norme menzionate nel dispositivo di merito relative ad altri reati ascritti ai ricorrenti; la Corte ha trattato la continuazione e la determinazione delle pene anche in relazione a tali capi.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una sentenza e rinvia con indicazioni puntuali, il giudice del rinvio può essere tenuto a riesaminare solo gli aspetti espressamente devoluti: non è consentita una nuova, totale riformulazione di questioni già consolidate dalla sentenza rescindente.
  • Le doglianze che si limitano a discutere apprezzamenti di merito (valutazioni di gravità del fatto, congruità della pena, misura delle attenuanti generiche) sono frequentemente inammissibili in Cassazione se non pongono questioni di diritto ben circoscritte.
  • La distinzione tra concorso esterno e intraneità associativa richiede un esame specifico degli elementi soggettivi e del "partecipare" all'associazione: se la sentenza di annullamento ha già indicato la certa configurabilità di taluni estremi, il giudice del rinvio deve solo verificare la qualificazione alternativa indicata dalla Cassazione alla luce di quelle indicazioni.
  • Per ottenere in Cassazione una rinnovata valutazione del trattamento sanzionatorio occorre far emergere vizi di diritto o mancanze motivazionali formali non colmabili con un semplice contrasto di apprezzamenti di fatto.
  • Gli aumenti per continuazione devono essere specificamente motivati in relazione alla natura e alla connessione dei fatti; tuttavia, critiche meramente comparativistiche tra posizioni di coimputati senza argomentazione precisa sul nesso di continuità difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • In situazioni analoghe, è utile proporre motivi di cassazione che evidenzino la violazione di norme processuali o di principi giuridici piuttosto che contestare valutazioni probatorie o di merito, per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.