Cassazione Civile, Ordinanza n. 09494/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un soggetto al quale era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno a corrispondere l’assegno vitalizio mensile nella misura di euro 500,00 mensili, anziché nell’importo di euro 258,23 originariamente erogato. I ricorrenti sostenevano che, per effetto della disciplina sopravvenuta sulle vittime del dovere, i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dovessero essere equiparati anche alle vittime del dovere, con conseguente diritto al più elevato importo dell’assegno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che l’estensione dei benefici fosse graduale e soggetta ai limiti di spesa e alle priorità fissate dal regolamento attuativo. In cassazione è stato dedotto un vizio di violazione di legge, lamentando la mancata applicazione delle norme che, secondo i ricorrenti, imponevano l’equiparazione piena dell’assegno vitalizio tra le due categorie di beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione perché riesamini il merito applicando il principio secondo cui l’assegno vitalizio mensile spettante alle vittime del dovere deve essere adeguato al medesimo importo previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, pari a euro 500,00. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come base originaria dell’assegno vitalizio, poi modificata; la Corte lo legge in combinazione con la normativa successiva che ha esteso e adeguato il beneficio
art. 4, comma 238, L. 350/2003
viene considerato quale norma che prevede l’importo di euro 500,00 mensili per l’assegno vitalizio, parametro applicabile anche alle vittime del dovere
art. 1, commi 562-565, L. 266/2005
la Corte lo interpreta come disposizione che ha esteso alle vittime del dovere i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo un intento perequativo
art. 1, comma 1, lett. a), DPR 243/2006
è citato nel motivo di ricorso quale norma regolamentare rilevante; la Corte afferma che deve essere applicata coerentemente con la disciplina primaria e con l’orientamento consolidato
art. 1, comma 564, L. 266/2005
è indicato come parametro normativo dell’assegno vitalizio da adeguare nel maggiore importo di euro 500,00
art. 3 Cost.
viene richiamato quale criterio di razionalità ed equità a sostegno dell’equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo/criminalità organizzata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere, l’interpretazione della disciplina primaria deve essere coordinata con l’intento perequativo del legislatore, sicché l’assegno vitalizio mensile va equiparato a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in un determinato senso interpretativo, il giudice di merito non può discostarsene senza adeguata giustificazione, dovendo dare continuità al diritto vivente.
- Le provvidenze economiche in favore delle vittime del dovere, pur inserite in un sistema di limiti di spesa e di regolazione attuativa, non possono essere lette in senso riduttivo rispetto alla disciplina primaria se ciò frustri la finalità di equiparazione voluta dal legislatore.
- Il principio di uguaglianza e di razionalità impone che situazioni sostanzialmente omogenee, quali quelle delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo/criminalità organizzata ai fini del beneficio considerato, siano trattate in modo coerente quanto alla misura dell’assegno vitalizio.
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