Cassazione Penale, Sentenza n. 10254/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale su punto decisivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva qualificata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul solo punto al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Restano impregiudicati gli altri profili della sentenza originaria fino all'esito del nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa motivazione del Tribunale in relazione alle richieste difensive: esclusione della recidiva qualificata (rilevante per fatti risalenti al 2013), connessa possibile estinzione del reato per prescrizione, e/o riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tenuità dell'offesa). Il difensore aveva specificamente chiesto che tali profili fossero valutati; il Tribunale non li ha esaminati, limitandosi ad affermare in modo assertivo l'operare della recidiva e il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. con le attenuanti generiche.
Norme richiamate
La norma sulla recidiva qualificata è stata contestata dal ricorrente come non configurabile al tempo del fatto; la Corte ha ritenuto necessaria una valutazione motivata su tale circostanza dato il suo effetto sul trattamento sanzionatorio e sulla possibile prescrizione.
art. 69 cod. pen. (equivalenza fra circostanze)
Il Tribunale aveva applicato in modo assertivo il criterio di equivalenza tra la circostanza aggravante (recidiva) e le attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che l'operare dell'equivalenza richiede adeguata motivazione, che nel caso di specie è mancata.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Il difensore aveva invocato la non punibilità per tenuità; la Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di valutare espressamente tale istanza e di motivare la decisione, poiché l'esito incide direttamente sulla responsabilità e sulla pena.
art. 393, comma 3, cod. proc. pen. (ammissibilità del ricorso per cassazione)
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione e ha proceduto all'esame del motivo relativo all'omessa motivazione.
Massime di principio
- Se in sede di discussione difensiva viene chiesta l'esclusione della recidiva o il riconoscimento di una causa di non punibilità, il giudice deve esprimere una motivazione specifica e completa: l'omissione integra vizio di motivazione e violazione di legge.
- L'accertamento della recidiva ha effetti sostanziali (es. sull'effettiva determinazione della pena e sulla prescrizione): la sua configurabilità non può essere data per scontata senza opportuna analisi e motivazione.
- Quando il giudice opera un bilanciamento (equivalenza) tra circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 69 cod. pen., deve documentare le ragioni che giustificano l'equivalenza, indicando i criteri e i presupposti fattuali adottati.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) impone una valutazione concreta dei parametri (minima offensività, modesta colpa, valore sociale del bene leso, modalità della condotta): tale valutazione va espressa in motivazione.
- In caso di carenza motivazionale su un punto decisivo, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo esame, eventualmente in diversa composizione.
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