Cassazione Civile, Ordinanza n. 00515/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione. La vicenda originaria riguardava la notificazione del ricorso in Cassazione nei confronti di amministrazioni statali: la Corte aveva prima disposto la rinnovazione della notificazione ritenendo erronea la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato, per poi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione, nonostante il ricorrente sostenga che la notificazione fosse stata in realtà eseguita e che non vi fosse obbligo di deposito della relativa prova. Nel giudizio di revocazione, tuttavia, il ricorso è stato proposto utilizzando la procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione e non una procura speciale specificamente conferita per la revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in via preliminare, senza esaminare nel merito le doglianze. La ragione decisiva è processuale: il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. richiede una procura speciale del difensore, non essendo utilizzabile quella già rilasciata per il precedente ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione proposto avverso le decisioni della Cassazione richiede il rispetto delle forme del ricorso per cassazione richiamate dalla norma, inclusa la necessità della procura speciale al difensore.
La disciplina richiamata dall'art. 391-bis impone che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è soggetto a un autonomo requisito di rappresentanza tecnica: è necessaria una procura speciale appositamente conferita per quel giudizio, non essendo sufficiente la procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.
- La mancanza di procura speciale per il ricorso per revocazione determina l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del difensore che abbia agito senza ius postulandi.
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