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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione proposta da un difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di un procedimento cautelare di sequestro giudiziario ante causam e del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'azione revocatoria di una cessione del 50% di quote sociali. Il Tribunale di Sassari aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando il compenso complessivo in misura inferiore a quella richiesta, in particolare: aveva parametrato la causa revocatoria sul prezzo della cessione revocanda e non sul valore effettivo della quota accertato in causa; aveva escluso il compenso per la fase decisionale del sequestro; aveva applicato riduzioni ai valori medi; aveva compensato le spese del grado. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dei criteri di determinazione del valore della causa ex art. 82 d.P.R. 115/2002 e art. 5 d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022, assumendo che nel giudizio revocatorio il valore va riferito al credito tutelato e non al prezzo/valore dell'atto impugnato; 2) violazione dell'art. 4, comma 5, d.m. 55/2014 per il mancato riconoscimento della fase decisionale nel cautelare, pur in presenza di attività difensiva minore; 3) omesso esame di fatti decisivi circa il deposito di conclusionali e memorie di replica e il conseguente diritto al compenso pieno per la fase decisionale di merito, nonché circa il dimezzamento dei valori medi per alcune fasi; 4) violazione delle disposizioni sulle tabelle parametriche aggiornate dal d.m. 147/2022 e della loro applicazione ratione temporis all'attività professionale conclusa dopo l'entrata in vigore; 5) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di aumento fino al 30% per gli atti telematici redatti con strumenti di ricerca testuale e navigazione; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione delle spese nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, dell'opposizione. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il sesto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi al criterio di determinazione del valore della causa revocatoria e alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione, rinviando la causa al Tribunale ordinario di Sassari in diversa composizione, affinché applichi i principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che, nell'azione revocatoria, il valore della causa ai fini tariffari non coincide con il prezzo dell'atto impugnato ma con l'entità economica del credito tutelato; inoltre, ha ribadito che l'accoglimento parziale di una domanda unica non integra soccombenza reciproca e non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Nel patrocinio a spese dello Stato la liquidazione del compenso va effettuata secondo i parametri tariffari applicabili, assumendo rilievo il corretto valore della causa ai fini dello scaglione di riferimento.

  • art. 5, commi 1, 2 e 3, d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    Per l'azione revocatoria il valore della causa si determina in base all'entità economica del credito per cui si agisce, e non sul valore o prezzo del bene/negozio impugnato.

  • art. 4, comma 5, d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    La fase decisionale può essere remunerata anche se non vi siano comparse conclusionali o memorie di replica, essendo sufficiente il compimento di una delle attività tipiche previste dalla norma.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    Il compenso deve essere liquidato secondo i parametri vigenti, con riferimento al quadro normativo applicabile nel tempo alla prestazione professionale considerata.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Ha modificato i parametri del d.m. 55/2014 rilevanti per la liquidazione dei compensi.

  • art. 2, comma 2, lett. a) e b), d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Ha inciso sui criteri di determinazione dei parametri tariffari richiamati dal giudice di merito.

  • art. 5, d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Rileva per l'aggiornamento delle tabelle parametriche applicabili alla liquidazione del compenso.

  • art. 6, d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Contiene la disciplina transitoria sulla applicazione delle nuove tabelle parametriche.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte che risulta vittoriosa non può essere gravata delle spese solo per un'accoglimento ridotto della domanda unica.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede presupposti specifici; non è consentita per il solo fatto che la parte abbia ottenuto un accoglimento solo parziale di una domanda articolata in un unico capo.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata dedotta con riferimento alla mancata decisione sulla richiesta di aumento per atti telematici, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati i parametri di censura invocati per i diversi motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 66 legge fall.

    Richiamato solo per descrivere il giudizio revocatorio promosso dal fallimento; non è oggetto di specifica statuizione interpretativa nella decisione.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato solo per descrivere l'azione revocatoria esercitata nel merito; la Corte si concentra sul criterio di valore della causa ai fini tariffari.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, il valore della causa non si identifica con il prezzo o il valore del bene oggetto dell'atto impugnato, ma con l'entità economica del credito che l'azione mira a tutelare.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve determinare lo scaglione tariffario in modo coerente con il reale oggetto economico della domanda, non potendo utilizzare un parametro meramente formale o coincidente con l'atto revocando.
  • La fase decisionale del procedimento può essere retribuita anche in mancanza di conclusionali o memorie di replica, quando risultino comunque svolte attività processuali riconducibili a tale fase.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda unica non integra di regola soccombenza reciproca e non basta, da solo, a giustificare la compensazione delle spese di lite.
  • La compensazione delle spese richiede una base normativa e motivazionale specifica; non può fondarsi sulla sola esiguità della differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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