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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20800/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, contestando la dichiarazione di responsabilità sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali, nonché di un diverso apprezzamento della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. Nella memoria difensiva ha insistito nella prospettazione difensiva, senza introdurre censure ritenute decisive dalla Corte. La ricostruzione fattuale valorizzata dalla sentenza impugnata riguardava il riconoscimento dell'imputato come conducente di un ciclomotore munito di targa nella sua diretta disponibilità, poiché appartenente alla madre, e il comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti, ritenuto indicativo della consapevolezza circa la provenienza illecita del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse prevalentemente fattuale e quindi non scrutinabile in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e immune dai vizi dedotti sulla responsabilità e sugli elementi costitutivi del reato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice di riferimento per il reato di riciclaggio; la Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in un nuovo giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
  • Il ricorso è inammissibile quando le doglianze investono prevalentemente profili di merito e la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità e agli elementi costitutivi del reato.
  • Ai fini del riciclaggio, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi fattuali concreti e dal comportamento complessivo tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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