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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05670/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza del G.u.p. del Tribunale di Como che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena complessiva di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di multa, con riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., giudicate prevalenti sulle aggravanti contestate, oltre alla diminuente per il rito. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione: alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; alla qualificazione giuridica dei fatti; e all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che, nelle sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientrano in tali ipotesi; inoltre, nel caso concreto, la sentenza risultava comunque adeguatamente motivata sul punto, nonché sulla qualificazione giuridica e sulla sussistenza delle aggravanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha precisato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi di ricorso e non consente di dedurre, in questa sede, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. Ha anche osservato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata quanto all'assenza di ragioni ostative al proscioglimento, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla sussistenza delle aggravanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti come rito definitorio del procedimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma, con esclusione delle censure sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata applicazione della verifica delle cause di proscioglimento non è motivo deducibile contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    È stata applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riconosciuta in prevalenza sulle aggravanti contestate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può procedere con declaratoria senza formalità, in procedura semplificata e non partecipata.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    Sono richiamati per il diverso modulo camerale partecipato, rispetto al quale la procedura semplificata è qualificata come speciale.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo ulteriore è inammissibile.
  • Non è deducibile, avverso il patteggiamento, la censura relativa alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale doglianza esula dai motivi tassativi di ricorso consentiti.
  • La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se rientra nei confini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano invece precluse le censure sulla congruità della pena o sulla motivazione non riconducibili a illegittimità della pena stessa.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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