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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1178/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo tre censure: 1) vizio di motivazione per non aver valorizzato la sopravvenuta riqualificazione del fatto in "tentato" furto con strappo (ridimensionamento della fattispecie) e quindi per non aver adeguato la misura cautelare; 2) violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (richiamando l'art. 624-bis c.p.) e della norma che esclude normalmente la custodia cautelare per pene infratriennali, poiché la pena inflitta in abbreviato fu di 2 anni e 800 euro; mancata disamina sulla personalità e sull'idoneità di misure alternative (domiciliari); 3) motivazione errata sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, fondata su supposizioni e mancata considerazione della documentazione offerta dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il reato nella forma tentata fosse già ravvisato al momento dell'applicazione della misura, per cui non vi è sopravvenuto ridimensionamento rilevante; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il mantenimento della custodia valutando l'esistenza delle deroghe previste dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (in particolare per la violazione di precedente misura cautelare e per l'indisponibilità di domicilio idoneo); sono stati valorizzati elementi quali precedenti procedimenti recenti per reati contro il patrimonio, assenza di reddito documentato, commissione del fatto durante il divieto di dimora e la mancata documentazione dell'eventuale domicilio offerto. Per questi motivi la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta congrua e logica. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    Esclude in via generale la custodia cautelare per alcune ipotesi di furto di entità limitata (pena infratriennale), ma prevede deroghe quando la misura non possa essere sostituita perché inidonea (es. violazione di precedenti misure, mancanza di domicilio idoneo). La Corte ha ritenuto applicabile la deroga per i motivi indicati dal giudice del riesame.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il furto con strappo ("strappo"). La Corte ha ricordato che la deroga di cui all'art. 275, comma 2-bis riguarda il furto consumato di cui all'art. 624-bis, ma ha sottolineato che l'ulteriore deroga opera se sussistono circostanze concrete (es. violazione di misure cautelari).

  • art. 280, comma 3 c.p.p.

    Prevede conseguenze nei casi di trasgressione delle prescrizioni inerenti a misure cautelari; richiamato dalla Corte come base interpretativa per l'operatività della deroga quando il reato viene commesso in violazione di una misura precedente.

  • art. 284 c.p.p.

    Indica i luoghi idonei per l'esecuzione degli arresti domiciliari. La Corte ha evidenziato l'importanza della presenza di un domicilio idoneo e documentato per concedere i domiciliari.

  • art. 276, comma 1-ter c.p.p.

    Riguarda la trasgressione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari; citato nel contesto delle ipotesi derogatorie richiamate dal giudice.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari: il vizio di motivazione deve consistere nella mancanza della motivazione o nella sua manifesta illogicità. La Corte ha applicato questo parametro per giudicare il ricorso infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e possibile versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La semplice successiva riduzione o riqualificazione del reato in termini meno gravi non impone automaticamente la modifica della misura cautelare se quella situazione era già sussistente o valutata al tempo dell'applicazione della misura.
  • L'esistenza di una pena infratriennale non esclude a priori la custodia cautelare: la disposizione che favorisce misure meno afflittive opera salvo deroghe concrete (p.es. violazione di precedenti misure, mancanza di domicilio idoneo, pericolosità concreta).
  • Per chiedere la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari è necessario indicare e documentare un domicilio effettivamente idoneo; dichiarazioni generiche o non documentate sono insufficienti.
  • La valutazione giudiziale circa il pericolo di reiterazione deve fondarsi su elementi specifici (precedenti procedimenti recenti, violazioni di misure, assenza di risorse lecite, comportamento personale) e non su mere ipotesi astratte.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: il ricorso può avere successo solo se è dimostrabile la totale assenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

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