Cassazione Penale, Sentenza n. 45878/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato colpevole, in qualità di concorrente esterno e socio di minoranza, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (in concorso con Rosato Sandro, giudicato separatamente). Deduce due motivi: (1) vizio di motivazione circa la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) a suo carico, sostenendo che lo status di socio di minoranza e il rapporto commerciale intenso tra la sua ditta individuale e la società fallita non sono di per sé sufficienti a provare il dolo; enfatizza inoltre il suo comportamento collaborativo con il curatore fallimentare e l'assenza di trasferimenti di denaro sul suo conto. (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza, in ragione del comportamento collaborativo e del fatto che il ricorrente non avrebbe potuto fare di più.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: i motivi si limitano ad una parcellizzazione della valutazione di merito senza evidenziare la decisività dei singoli punti rispetto al compendio probatorio. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito ampia e coerente motivazione, evidenziando elementi probatori (documentazione contabile, ricostruzione del consulente, triangolazione dei rapporti economici e la somma distratta di Euro 320.277,34 confluita sul conto della ditta individuale del ricorrente) tali da sostenere la responsabilità penale e giustificare il rigetto delle doglianze. Anche il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto aspecifico e meramente reiterativo; la valutazione di merito sul riconoscimento e sul bilanciamento delle attenuanti è rimessa al giudice di merito se motivata coerentemente. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
limita l'ambito dei mezzi di impugnazione e vincola il ricorso ai limiti di specificazione previsti, richiedendo motivazioni essenziali e precise; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile ai sensi di tale disposizione
art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)
norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte di merito ha ricostruito unitariamente il dolo anche con riferimento alla bancarotta patrimoniale distrattiva sulla base degli elementi contabili e della consulenza, ritenendo provata la condotta distrattiva finalizzata a occultare gli introiti della fallita
riguarda le circostanze attenuanti e il bilanciamento con le aggravanti; la Corte ha richiamato il principio per osservare che il riconoscimento e la prevalenza delle attenuanti sono valutazioni di merito che, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione
prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Lo status di socio di minoranza, di per sé, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale: è necessario valutare il contributo volontario e consapevole del soggetto alla condotta distrattiva o alla sottrazione di documentazione utile alla ricostruzione contabile
- La collaborazione formale con il curatore o con la P.G. non esclude automaticamente il dolo se sussistono omissioni o condotte che hanno impedito la ricostruzione completa delle operazioni (es. documentazione mancante, mancati giroconti), che possono essere valutate come elementi uniti ad altri indizi a fondamento della responsabilità
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza è necessario fornire una motivazione precisa e circostanziata: la mera allegazione di comportamento collaborativo o di impossibilità a fare di più, senza riferimenti puntuali al complesso probatorio, è insufficiente in sede di legittimità
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito ma non rielabora il merito: censure generiche o la semplice rilevazione di singoli passaggi argomentativi, senza dimostrare l'incidenza decisiva di tali passaggi sul giudizio complessivo, espongono il ricorso a inammissibilità
- Quando la ricostruzione probatoria territoriale è articolata (consulenze tecniche, incrocio dati contabili e bancari, triangolazioni economiche), il difensore in Cassazione deve indicare con precisione punti di diritto o vizi di motivazione decisivi, mostrando dove la valutazione dei fatti sia illogica, contraddittoria o priva di motivazione
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