Sentenza n. 27/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 5164 dell’8.06.2021, con il quale è stato denegato, da parte della Soprintendenza, il parere ex art. 146, commi 5 ed 8, del D.Lgs. n 42 del 22.01.2004 per la valutazione delle opere abusivamente realizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato aveva eliminato l’interesse della ricorrente alla definizione della controversia. Non è stato esaminato il merito delle censure contro il diniego paesaggistico. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Atto impugnato: diniego della Soprintendenza del parere paesaggistico ex art. 146, commi 5 e 8, d.lgs. 42/2004, relativo alla valutazione ai fini del condono edilizio di opere abusivamente realizzate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato il parere paesaggistico necessario per la valutazione, ai fini del condono edilizio, di opere abusivamente realizzate su un’unità immobiliare sita in Reggio Calabria. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che la Soprintendenza aveva parzialmente annullato in autotutela il provvedimento impugnato e che, per tale ragione, era venuto meno il proprio interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 146, commi 5 e 8, d.lgs. 42/2004
Il parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica costituiva l’oggetto del provvedimento impugnato; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla parzialmente in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente dichiara che, per effetto di tale sopravvenienza, è venuto meno l’interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame del merito delle censure dedotte contro l’atto originariamente impugnato.
- In caso di pronuncia di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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