Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00274/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo come unico motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riprodurre le censure già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva evidenziato che i plurimi precedenti penali dell'imputato, sintomatici di abitualità della condotta, ostavano al riconoscimento dell'istituto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico e solo apparente, perché privo di una critica argomentata alla motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito valorizzi plurimi precedenti penali dell'imputato, indicativi di abitualità della condotta.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è privo di specificità e si risolve nella mera reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a contestare il diniego della particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sull'abitualità della condotta desunta dai precedenti penali.
  • La presenza di plurimi precedenti penali può ostare al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto indice di abitualità incompatibile con l'istituto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.