Cassazione Penale, Ordinanza n. 34892/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in cassazione perché meramente reiterativo di censure di merito già respinte e, comunque, manifestamente infondato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. Nell'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione del compendio probatorio e nel giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva questioni già dedotte e respinte in appello e si risolveva in una contestazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza alla luce del principio secondo cui, in tema di appropriazione indebita, chi neghi il fatto ascrittogli deve allegare o provare circostanze positive contrarie a quelle provate dall'accusa, e non un mero fatto negativo.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per identificare il delitto di appropriazione indebita contestato al ricorrente; la Corte non ne discute il contenuto, ma applica il principio probatorio consolidato relativo alla negazione del fatto.
Evocato in via implicita dal riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione come motivi di ricorso per cassazione, che non possono tradursi in una rivalutazione del merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come violazione di legge o vizio di motivazione una censura che, in realtà, miri solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di responsabilità già compiuto dai giudici di merito.
- Nel delitto di appropriazione indebita, l'imputato che neghi la condotta contestata non può limitarsi a prospettare un fatto negativo, ma deve allegare o provare specifiche circostanze positive incompatibili con la versione accusatoria e idonee a dimostrare che il fatto non si è verificato.
- La manifestata infondatezza del ricorso, quando la doglianza contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato, può condurre alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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