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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46765/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva applicato al Raso, mediante patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi 4 di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 conv. con l. n. 26/2019, deducendo che la pena inflitta era illegale perché, anche tenendo conto della diminuzione prevista dall'art. 444 c.p.p. fino a un terzo, risultava inferiore al minimo edittale stabilito dalla norma (minimo: 1 anno di reclusione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la pena applicata (mesi 4) è illegale in quanto inesistente rispetto al minimo edittale di 1 anno previsto per il reato contestato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, affinché si proceda nuovamente (anche eventualmente a nuova applicazione concordata della pena) tenendo conto dei rilievi esposti. La Corte ha inoltre precisato che l'abrogazione successiva della norma (legge n. 197/2022) non impedisce il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, per le ragioni esposte nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019

    La disposizione incrimina l'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte rileva che, nel testo vigente al fatto e alla sentenza, la pena minima edittale è fissata in 1 anno di reclusione, perciò ogni pena effettiva inferiore a tale minimo è illegale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    prevede la possibilità di diminuire la pena concordata fino ad un terzo

    L'art. 444 consente una riduzione della pena in caso di applicazione concordata, ma tale riduzione non può essere operata partendo da una pena-base che determini un risultato complessivo al di sotto del minimo edittale previsto per il reato; il giudice non può concludere in una pena effettiva illegale.

  • legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318

    La norma ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2024, il delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019; la Corte osserva che l'abrogazione salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina e non impedisce il sindacato di legittimità sulla legittimità delle pene già inflitte.

  • art. 8, decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con legge n. 85 del 2023

    Richiamato dalla sentenza come normativa che coordina la soppressione del reddito di cittadinanza con la nuova disciplina dei benefici sostitutivi; non incide sul vizio di illegalità della pena comminata nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, 11 settembre 2007, n. 34302

    Richiamata per il principio che la pena-base commisurata a un quantum sanzionatorio inferiore al minimo edittale integra pena illegale e consente impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2024, n. 7541

    Citata per il principio relativo agli effetti dell'abrogazione della fattispecie e alla sua compatibilità con la tutela penale residua per i fatti commessi prima della cessazione di efficacia.

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49546

    Riferita in relazione alle modalità operative conseguenti all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il giudice non può approvare una pena che, nel suo ammontare effettivo, risulti inferiore al minimo edittale stabilito dalla norma che punisce il fatto; una simile pena è illegale e suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • La riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p. si applica alla pena che sarebbe altrimenti congrua, ma non può essere utilizzata per aggirare il minimo edittale previsto dalla legge sostanziale.
  • L'abrogazione successiva della fattispecie incriminatrice non impedisce il controllo di legittimità sulle sentenze pronunciate anteriormente, specie quando l'abrogazione preservi l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro la vigenza della norma; la regola della lex mitior può essere derogata se la legge lo dispone e la deroga è ritenuta ragionevole dalla Corte.
  • Se la Cassazione annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti, il giudice di merito dovrà rinnovare il giudizio in diversa composizione e potenzialmente riformulare o rinnovare l'accordo sul trattamento sanzionatorio alla luce dei rilievi di legittimità.
  • In casi analoghi, prima di ratificare un patteggiamento occorre sempre verificare che il calcolo della pena, anche dopo eventuali sconti, sia compatibile con i limiti edittali della norma sostanziale; in difetto, la decisione è esposta a impugnazione per illegalità della pena.

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