Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cimino impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). Contestualmente deduce: 1) insufficienza degli elementi per ritenere la sua partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico, sostenendo che dai fatti emergerebbe solo un rapporto bilaterale fornitore-acquirente con Fabio Vescio senza vincolo durevole e senza affectio societatis; 2) omissione di riqualificazione di alcune condotte nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 3) carenza delle esigenze cautelari e mancata adeguatezza della misura cautelare richiesta (violazione artt. 274 e 275 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, nel quadro delle valutazioni cautelari, gli atti (in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali) dimostrino un rapporto durevole e consistente tra Cimino e Vescio: acquisti massicci, rifornimenti a favore del Vescio, condivisione di canali di approvvigionamento e notizie operative, indicazioni su come proseguire l'attività dopo l'arresto di Vescio, nonché la gestione di una piazza di spaccio familiare. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a desumere la coscienza e la volontà di partecipare all'associazione (affectio societatis) e, quindi, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I motivi relativi alla mancata riqualificazione e all'insussistenza delle esigenze cautelari sono stati giudicati generici e privi di un confronto puntuale con la motivazione impugnata. È stata richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati associativi in materia di stupefacenti; in assenza di allegazioni idonee a superarla, la misura in carcere è stata confermata (la custodia in carcere è stata poi sostituita il 28 aprile 2025 con gli arresti domiciliari). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti può essere integrato dalla costante disponibilità a fornire sostanze al sodalizio; rilevano la durata e la rilevanza delle condotte, nonchè la coscienza e volontà di partecipare e contribuire al fine comune.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevanza delle varie fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; la difesa chiedeva la riqualificazione nella ipotesi lieve del comma 5, richiesta però giudicata generica e non specificamente confrontata dal giudice.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere in presenza dei gravi indizi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; può essere superata con allegazioni precise atte a dimostrare l'assenza del rischio o l'adeguatezza di misure meno afflittive.
Regola i presupposti delle misure cautelari e le esigenze cautelari da valutare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari.
Norma di rimessione al riesame per impugnare misure cautelari, procedura seguita dal ricorrente per impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame.
art. 125, comma 3 c.p.p.; artt. 272, 273, 546 c.p.p.
art. 546 comma 1 lett. e)
Richiamati dalla difesa in doglianze di vizio motivazionale e di violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive del necessario confronto con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- Per ritenere la partecipazione a un'associazione di spaccio non è necessario che vi sia un'organizzazione formalmente strutturata: elementi decisivi sono la disponibilità continuativa di sostanza, l'entità e la rilevanza economica delle transazioni, la condivisione di canali di approvvigionamento e la consapevolezza di contribuire al fine comune.
- Un rapporto fornitore-acquirente può trasformarsi in adesione associativa quando le modalità operative e le comunicazioni tra le parti mostrino stabilità, coordinamento e volontà di mantenere e favorire l'attività illecita del gruppo (affectio societatis).
- In tema di misure cautelari per reati associativi di droga, opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.); per superarla il difensore deve produrre allegazioni concrete e specifiche che dimostrino l'assenza dei rischi cautelari o l'adeguatezza di misure meno afflittive.
- Le censure di nullità, omessa riqualificazione o insufficienza della motivazione risultano inefficaci se formulate in modo generico: il ricorso deve indicare con precisione le questioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si basa il sindacato di legittimità.
- Nella valutazione cautelare la datazione relativamente recente dei fatti, il mantenimento di rapporti e la rilevanza gestionale di una piazza di spaccio (anche familiare) rafforzano l'attualità delle esigenze cautelari.
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