Cassazione Penale, Sentenza n. 24262/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zicaro impugna la sentenza che lo condanna per tentativo di truffa; deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione della pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo che la signora Lio Dina non sarebbe la persona offesa del reato di truffa (avrebbe subito al più furto d'identità/violazione della privacy) e quindi non sarebbe legittimata a proporre querela; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 640 e 133 c.p., perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le modalità della condotta e il grado di offensività per ridurre la pena in ragione della riqualificazione nella forma del tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Rigetta la censura sulla querela e conferma che Lio Dina è persona offesa della truffa in quanto ha subito la diminuzione patrimoniale derivante dal contratto di finanziamento (coobbligata) stipulato in conseguenza degli artifici posti in essere da Zicaro; pertanto la sua querela era valida. Respinge anche il secondo motivo: la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la conferma della pena spiegando la rilevanza dell'esborso subito dalla società finanziaria e l'esposizione debitoria inconsapevole della persona offesa. Per questi motivi il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte interpreta la figura della truffa richiamando la distinzione tra il soggetto destinatario degli artifici/raggiri (colui che viene indotto in errore) e la persona offesa del reato (colui che subisce la diminuzione patrimoniale). Per la configurazione della truffa non è necessario che il destinatario dell'inganno coincida con chi subisce il danno patrimoniale: la persona offesa è chi subisce la diminuzione patrimoniale conseguente agli artifici.
Richiamato in relazione alla differenza tra delitto consumato e tentativo: la Corte territoriale ha considerato gli elementi per la riqualificazione in tentativo ma ha motivato la sanzione in ragione degli effetti patrimoniali prodotti dall'azione.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte di appello ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio tenendo conto delle modalità della condotta e delle conseguenze patrimoniali, giustificando la non ulteriore diminuzione della pena.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla Cassazione; la Corte la applica per dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione relativa al vizio di specificità delle censure: l'omessa considerazione delle argomentazioni del giudice impugnato integra il vizio che può condurre all'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale in tema di trattazione del ricorso; la trattazione si è svolta ai sensi della disposizione citata (riferimento alle disposizioni transitorie/procedurali soggette al d.l.).
Massime di principio
- Nella truffa la "persona offesa" è chi subisce la diminuzione patrimoniale derivante dagli artifici, e non necessariamente il soggetto direttamente bersaglio dell'inganno: chi subisce l'obbligazione o la perdita patrimoniale è legittimato a proporre querela.
- La validità della querela per procedibilità va valutata in funzione dell'interesse direttamente protetto (danno patrimoniale subito), non in base a una mera esposizione eventuale di interessi.
- La Corte di legittimità richiede che il ricorrente in Cassazione affronti in modo specifico e puntuale le ragioni del giudice impugnato; l'omissione di un confronto con parti rilevanti della motivazione può determinare l'inammissibilità per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
- La riqualificazione di un reato nella forma del tentativo non impone automaticamente una consistente riduzione della pena: il giudice deve motivare la commisurazione della pena tenendo conto delle modalità della condotta e delle conseguenze patrimoniali effettive.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni per spese processuali e somme alla cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →