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Ordinanza

Ordinanza n. 388/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusivamente realizzate entro la fascia di 150 metri dalla battigia, nonché atti connessi relativi alla programmata demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, per quanto emerge dall’ordinanza, l’inefficacia nei suoi confronti di un precedente atto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo, l’assenza di una valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere derivante dalla programmazione della demolizione e la violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre prospettato la necessità di tutelare l’immobile in ragione della sua destinazione a dimora abituale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che nessuna delle censure fosse meritevole di favorevole apprezzamento. In particolare, l’inefficacia del precedente atto di acquisizione nei confronti della ricorrente non rende illegittima la successiva ordinanza di demolizione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’invalidità dell’atto, poiché non sono state indicate, né risultano sussistenti, ragioni che avrebbero potuto indurre l’amministrazione a non adottare la demolizione. Non è necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione di un immobile abusivo, soprattutto quando esso ricade nella fascia di 150 metri dalla battigia, soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità. Il dedotto difetto di istruttoria è stato ritenuto generico, non essendo stato chiarito quale elemento sarebbe stato trascurato. Non è configurabile eccesso di potere in relazione alla mera programmazione della demolizione, trattandosi dell’esercizio di attività amministrativa vincolata. La demolizione di manufatti incontestabilmente abusivi è inoltre un atto dovuto e non viola il principio di proporzionalità. Tali rilievi hanno escluso la sussistenza del fumus boni iuris e hanno reso superflua la valutazione del periculum in mora; quest’ultimo, comunque, è stato ritenuto insussistente, poiché la destinazione dell’immobile ad abituale dimora non rende tutelabile una costruzione abusiva. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensione dell’efficacia

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione delle opere abusivamente realizzate è considerata attività amministrativa vincolata e, in presenza di abuso edilizio incontestato, atto dovuto.

Massime di principio

  • L’eventuale inefficacia, nei confronti di un comproprietario, di un precedente atto di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale non impedisce all’amministrazione di adottare nei suoi confronti una successiva ordinanza di demolizione, ove ne ricorrano i presupposti.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo non invalida l’ordinanza di demolizione quando il ricorrente non indichi elementi partecipativi concreti che avrebbero potuto condurre a un diverso esito e, per la natura vincolata dell’attività, non sussistano ragioni per ritenere che l’amministrazione avrebbe potuto omettere la demolizione.
  • La demolizione di un manufatto abusivo realizzato in un’area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità costituisce attività vincolata e atto dovuto, senza necessità di una specifica comparazione con un interesse pubblico ulteriore alla repressione dell’abuso.
  • Il vizio di difetto di istruttoria non può essere dedotto in termini generici: il ricorrente deve indicare quale specifico fatto o profilo rilevante sarebbe stato omesso o trascurato dall’amministrazione.
  • La mera programmazione amministrativa della demolizione di un immobile abusivo non integra eccesso di potere quando l’intervento repressivo costituisce esercizio di un’attività vincolata e l’abusività dell’opera sia già stata accertata.
  • La destinazione dell’immobile abusivo ad abituale dimora non fonda, di per sé, il periculum in mora né rende meritevole di tutela cautelare la conservazione della costruzione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelare

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