Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ambientale del 26 febbraio 2025, che revoca e sostituisce la precedente autorizzazione e consente l'inserimento o potenziamento dell'attività di recupero rifiuti nell'esistente impianto di lavorazione di materie plastiche
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Padova in favore dell'impresa controinteressata, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il ricorso si inserisce in un contenzioso reiterato relativo alle autorizzazioni ambientali dell'impianto industriale. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui elusione del giudicato, sviamento di potere, falsità del presupposto, contraddittorietà e lesione dell'affidamento a una corretta verifica del progetto industriale. Le censure sono essenzialmente incentrate sulla mancata sottoposizione della domanda di autorizzazione unica ambientale allo screening ai fini della valutazione di impatto ambientale, questione già esaminata in precedenti giudizi del TAR e oggetto di una verificazione tecnica disposta nel giudizio d'appello relativo alla precedente autorizzazione del 2022.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha rilevato che è pendente dinanzi al Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza relativa alla precedente autorizzazione ambientale del 2022 e che, in quel giudizio, è in corso una verificazione tecnica diretta anche ad accertare la natura dei prodotti trattati nell'impianto e la conseguente assoggettabilità alla disciplina della valutazione di impatto ambientale. Il Consiglio di Stato, riformando la precedente ordinanza cautelare del TAR che aveva sospeso l'autorizzazione oggi impugnata, aveva valorizzato la pendenza di tale giudizio e la rinnovazione degli accertamenti tecnici già svolti. In ragione della connessione sostanziale delle censure, della coerenza ordinamentale e dell'opportunità processuale, il TAR ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2027, in attesa della definizione del giudizio d'appello. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla legittimità dell'autorizzazione.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende da accertamenti tecnici già oggetto di verificazione in un giudizio d'appello connesso, il giudice può differire la trattazione della causa per ragioni di coerenza ordinamentale e opportunità processuale, senza definire nel merito le censure dedotte.
- La pendenza di un giudizio d'appello relativo a una precedente autorizzazione ambientale può giustificare il rinvio della trattazione di un'impugnazione contro una successiva autorizzazione quando le controversie condividono la questione decisiva dell'assoggettabilità dell'attività allo screening ai fini della valutazione di impatto ambientale.
- La natura dei prodotti trattati in un impianto e la conseguente applicabilità della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale possono costituire oggetto di verificazione tecnica nel giudizio amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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