Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo per lavoro subordinato, chiedendone incidentalmente la sospensione. In sede cautelare il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che il parere del Ministero del lavoro riguarda un atto i cui tempi e la cui acquisizione non dipendono dalla disponibilità dell’interessato. Il giudice ha inoltre evidenziato che, quanto alla sussistenza di una forma di tutela, la giurisprudenza richiamata dalla stessa amministrazione attribuisce rilievo anche a mere forme di tutela di fatto. L’amministrazione aveva svolto, allo stato, difese soltanto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di rigetto. La sospensione è stata disposta in ragione della rilevanza, nel giudizio sommario, del fatto che l’acquisizione e i tempi del parere del Ministero del lavoro non erano nella disponibilità del richiedente, nonché della possibile rilevanza di forme di tutela anche meramente fattuali. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di depositare documentati chiarimenti in vista della successiva camera di consiglio, fissata per il 24 novembre 2026, lasciandole anche la possibilità di rivalutare la posizione alla luce dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e il procedimento della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e ordinato acquisizioni istruttorie in vista della prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, non può essere posto a carico dell’interessato il mancato perfezionamento o la tardiva acquisizione di un parere amministrativo i cui tempi e la cui acquisizione non dipendano dalla sua disponibilità.
- Nel valutare sommariamente la sussistenza di una tutela rilevante ai fini del soggiorno, possono assumere rilievo anche forme di tutela di fatto, secondo la giurisprudenza richiamata nel provvedimento.
- Quando le difese dell’amministrazione siano meramente assertive e non documentate, il giudice cautelare può sospendere l’atto impugnato e ordinare il deposito di chiarimenti documentati, rinviando la compiuta valutazione a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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