Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo per lavoro subordinato, chiedendone incidentalmente la sospensione. In sede cautelare il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che il parere del Ministero del lavoro riguarda un atto i cui tempi e la cui acquisizione non dipendono dalla disponibilità dell’interessato. Il giudice ha inoltre evidenziato che, quanto alla sussistenza di una forma di tutela, la giurisprudenza richiamata dalla stessa amministrazione attribuisce rilievo anche a mere forme di tutela di fatto. L’amministrazione aveva svolto, allo stato, difese soltanto di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di rigetto. La sospensione è stata disposta in ragione della rilevanza, nel giudizio sommario, del fatto che l’acquisizione e i tempi del parere del Ministero del lavoro non erano nella disponibilità del richiedente, nonché della possibile rilevanza di forme di tutela anche meramente fattuali. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di depositare documentati chiarimenti in vista della successiva camera di consiglio, fissata per il 24 novembre 2026, lasciandole anche la possibilità di rivalutare la posizione alla luce dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e il procedimento della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e ordinato acquisizioni istruttorie in vista della prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, non può essere posto a carico dell’interessato il mancato perfezionamento o la tardiva acquisizione di un parere amministrativo i cui tempi e la cui acquisizione non dipendano dalla sua disponibilità.
  • Nel valutare sommariamente la sussistenza di una tutela rilevante ai fini del soggiorno, possono assumere rilievo anche forme di tutela di fatto, secondo la giurisprudenza richiamata nel provvedimento.
  • Quando le difese dell’amministrazione siano meramente assertive e non documentate, il giudice cautelare può sospendere l’atto impugnato e ordinare il deposito di chiarimenti documentati, rinviando la compiuta valutazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.