Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e gli atti presupposti, incluso il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, chiedendo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata e la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, sulla base di un quesito già formulato con precedente ordinanza collegiale. Il verificatore non aveva eseguito l'incombente e, a ridosso dell'udienza pubblica, aveva chiesto una proroga. Il ricorrente ha insistito per la conferma dell'incarico al verificatore e per l'assegnazione di nuovi termini.
La decisione
Il TAR ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria mediante verificazione, confermando sia il verificatore sia il quesito già stabilito con la precedente ordinanza. Il verificatore dovrà accedere al fascicolo telematico previa richiesta di accreditamento alla Segreteria, svolgere la verificazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, in contraddittorio tra le parti e previa convocazione, consentendo alle parti di farsi assistere da tecnici di fiducia. La relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 15 settembre 2026; le parti avranno poi 15 giorni per depositare e comunicare le proprie osservazioni; il verificatore avrà ulteriori 15 giorni per depositare le repliche. La discussione è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del decreto, la dipendenza da causa di servizio o il diritto all'equo indennizzo. Il TAR ha inoltre previsto che l'eventuale persistente inerzia del verificatore sia tempestivamente segnalata al Collegio e ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il riferimento, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta non sia stata eseguita e il verificatore chieda una proroga, il giudice può confermare l'incarico, mantenere fermo il quesito istruttorio e assegnare nuovi termini per lo svolgimento dell'incombente.
- La verificazione deve essere espletata in contraddittorio tra le parti, previa convocazione, ferma la facoltà delle parti di farsi assistere da tecnici di fiducia.
- Il giudice può articolare l'istruttoria mediante una sequenza di termini coordinati per il deposito della relazione del verificatore, delle osservazioni delle parti e delle repliche del verificatore, rinviando la discussione della causa alla conclusione dell'incombente.
- In presenza di dati sanitari, la diffusione del provvedimento giurisdizionale deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
Come è indicizzato
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