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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova orale e pratica del concorso per docente della scuola secondaria, con attribuzione del voto finale di 65 punti anziché della soglia minima di 70

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova orale e pratica della procedura concorsuale per la classe di concorso AM01, nonché i relativi verbali, le griglie e il quadro di riferimento per la valutazione, gli atti di costituzione della commissione, il bando e il decreto ministeriale regolatore della procedura. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione e delle modalità di svolgimento della prova, lamentando in particolare che le disposizioni del bando relative agli accomodamenti e agli ausili per alcune categorie di candidati sarebbero state concesse solo formalmente, senza una concreta garanzia di fruizione. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli esiti, il riespletamento della prova, la ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In ordine ai criteri di valutazione, ha ritenuto, a un primo sommario esame, che fossero stati predeterminati, precisando che non sussisteva l'obbligo di comunicarli ai concorrenti prima della prova. Quanto alle modalità di svolgimento e all'ausilio richiesto, dagli atti risultava che i componenti della commissione avevano comunicato alla ricorrente la possibilità di muoversi secondo necessità. Il Collegio ha rilevato che non era dimostrato se la ricorrente avesse concretamente tentato di avvalersi della facoltà e fosse stata impedita; in tale eventualità, sarebbe stato onere dell'interessata chiedere che l'omissione fosse formalmente verbalizzata. Per la peculiarità e informalità dell'ausilio, l'amministrazione non era tenuta a monitorare costantemente la candidata né a verbalizzare ogni movimento compiuto secondo le sue esigenze. Non ravvisando quindi, nella fase cautelare, elementi sufficienti per accogliere l'istanza, il TAR ha negato la sospensione e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica al riespletamento della prova e alla ricollocazione in graduatoria.

  • d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Regola la procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, inclusi i criteri e le disposizioni applicabili allo svolgimento delle prove.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Costituisce, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione può essere sufficiente a garantire l'imparzialità della selezione, senza che sussista necessariamente un obbligo di comunicare tali criteri ai concorrenti prima dello svolgimento della prova.
  • Quando l'amministrazione concede a un candidato un ausilio informale consistente nella possibilità di compiere movimenti secondo necessità, non è tenuta a monitorare costantemente il candidato né a verbalizzare ogni singolo momento di utilizzo dell'ausilio, se ha previamente comunicato la facoltà di avvalersene.
  • Il candidato che ritenga di essere stato impedito nell'esercizio dell'ausilio riconosciuto deve attivarsi tempestivamente e chiedere che l'impedimento o l'omissione siano formalmente fatti constare a verbale; in mancanza, la deduzione dell'illegittimità risulta indebolita nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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