Cassazione Penale, Sentenza n. 10713/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/06/2021 della Corte d'appello di Ancona relativa alla ricostituzione della pena complessiva in sede di aplicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) e alla rideterminazione delle sanzioni accessorie fallimentari. Il ricorrente ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius perché, a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione (annullamento con rinvio), il giudice dell'esecuzione ha fissato una pena complessiva superiore (anni 7) rispetto a quella indicata nel precedente provvedimento favorevole al ricorrente (anni 6 e mesi 6), senza rispettare l'obbligo di indicare la pena base del reato ritenuto più grave e la relativa quota di aumento, come richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio (principio secondo il quale, se il ricorso in Cassazione è stato proposto solo dal condannato, il giudice che decide in rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto ai punti favorevoli già statuìti). Poiché l'ordinanza impugnata aveva aumentato la pena complessiva da anni 6 e mesi 6 a anni 7, la Corte ha annullato l'ordinanza sul punto devoluto con il ricorso e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
Norma che disciplina la continuazione tra delitti e che impone, nell'accertamento dell'esistenza della continuazione, la determinazione della pena per il reato ritenuto più grave e la relativa misura di aumento; la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare la pena base e la quota di aumento in sede di decisione sul regime della continuazione.
art. 216 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (ultimo comma)
Norma sulle sanzioni accessorie fallimentari la cui applicazione è stata oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 222/2018). La Corte territoriale non poteva semplicemente rideterminare la durata delle sanzioni accessorie senza applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la sentenza richiama l'effetto ex tunc della declaratoria costituzionale.
Criteri di determinazione della pena (circostanze, attenuanti, graduazione) che devono essere considerati anche nella determinazione della durata delle sanzioni accessorie ex art. 216; la Corte ha osservato che tali criteri non possono essere trascurati nella rideterminazione delle pene accessorie.
Principio giurisprudenziale sul divieto di reformatio in peius
Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011; Sez. 1, n. 36414 del 19/09/2007; Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993
La Corte ha ribadito che, quando l'annullamento in Cassazione è stato promosso dal solo condannato, il giudice in sede di rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto ai punti della decisione originaria che gli erano favorevoli; tale divieto è di portata generale e va rispettato anche nel giudizio di rinvio per questioni esecutive (continuazione).
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018
Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, con efficacia ex tunc; la sentenza impone al giudice dell'esecuzione di tener conto dell'illegittimità nella determinazione delle sanzioni accessorie e di applicare i criteri previsti dal codice penale.
Massime di principio
- Se il ricorso in Cassazione è stato proposto solo dal condannato, il giudice del rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto ai punti che erano a lui favorevoli nella decisione annullata (divieto di reformatio in peius).
- Nelle pronunce relative alla continuazione (art. 671 c.p.p.) il giudice deve indicare la pena del reato ritenuto più grave e la quota di aumento applicata; non è sufficiente limitarsi a indicare la sola pena complessiva.
- In caso di rideterminazione delle sanzioni accessorie ex art. 216 l'interprete deve considerare i criteri generali di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p.; non è ammessa una mera riproiezione automatica della durata dell'accessorio sulla pena principale senza motivazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc (es. Corte Cost. n. 222/2018) incide sul giudizio di esecuzione e deve essere tenuta presenti nella rideterminazione delle pene e delle sanzioni accessorie.
- Se la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza soltanto su alcuni punti (exclusivamente devoluti dal ricorso), in sede di rinvio il giudice deve limitarsi a riesaminare quei punti senza introdurre peggioramenti non richiesti dal ricorso.
- In caso di rinvio per nuovo esame, la Corte che riceve il rinvio deve essere individuata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 183/2013) quando ciò è stato disposto dalla Cassazione.
- Se si ritiene che vi sia stata una valutazione incompleta o contraddittoria sull'individuazione del reato più grave o sulla quantificazione della quota di aumento, è legittimo ricorrere in Cassazione; la Corte controllerà la correttezza formale e sostanziale del rispetto del divieto di aggravamento.
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