Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31971/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 116 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre a sollecitare una lettura alternativa del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Nel merito, la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità con motivazione ritenuta ineccepibile e priva di vizi logici, evidenziando che la condotta violenta posta in essere dal complice, sfociata nel più grave delitto di rapina, costituiva uno sviluppo prevedibile del delitto di furto previamente concertato tra i concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo reiterativo delle censure già esaminate in appello, volto a ottenere una rivalutazione del merito e comunque infondato, poiché la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità e sulla prevedibilità dell'esito violento era immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.

    La circostanza attenuante invocata riguarda la responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto; nel caso concreto non è stata riconosciuta perché la condotta violenta del complice, sfociata nella rapina, è stata ritenuta sviluppo prevedibile del furto concertato.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione richiama i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il ricorso, rilevando che le censure non evidenziavano effettivi vizi di legittimità ma proponevano una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa del merito.
  • La circostanza attenuante prevista dall'art. 116 c.p. non è riconoscibile quando il reato diverso e più grave commesso dal concorrente costituisca uno sviluppo prevedibile del reato originariamente concertato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRapinaFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.