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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32356/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame relativa al sequestro probatorio eseguito il 19/11/2021 su una risma di carta bianca, una stampante, un personal computer e una chiavetta USB. L'indagata era contestata per il reato previsto dall'art. 612 c.p. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione di norme procedurali e perdita di efficacia del sequestro per mancata trasmissione/annotazione di atti (annotazione dei Carabinieri di Lavis e verbali di sommarie informazioni) e mancata allegazione; (2) mancanza del fumus commissi delicti e illegittimità del potere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro; (3) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p.; (4) violazione delle norme sulla competenza (art. 324 c.p.p.) perché il Tribunale del riesame si sarebbe dichiarato incompetente a disporre la restituzione dei dispositivi prima dell'estrazione delle copie forensi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non esaminabile la documentazione allegata in replica per il limite previsto dall'art. 611 c.p.p. Ha respinto il primo motivo: il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto legittimo il sequestro fondandosi sulla relazione dei Carabinieri e sul richiamo, senza allegazione fisica, di altri atti, in quanto ammesso il cosiddetto provvedimento per relationem. Ha respinto il secondo motivo: il Tribunale del riesame ha legittimamente esercitato il potere integrativo di motivazione, ai sensi degli artt. 324 e 309 c.p.p., essendovi una motivazione di base del Pubblico Ministero non totalmente carente. Ha respinto il terzo motivo: i principi di adeguatezza e proporzionalità sono rispettati poiché il sequestro era mirato a beni specifici funzionalmente collegati al reato e richiedeva indagini tecniche specializzate (RIS di Parma). Ha respinto il quarto motivo: il tribunale del riesame non può disporre la restituzione dei beni, competenza del Pubblico Ministero; il giudice può solo sindacare la correttezza di eventuali provvedimenti di restituzione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Impedisce l'esame in Cassazione della documentazione prodotta nel termine di cinque giorni prima dell'udienza; la Corte ha escluso la valutazione della documentazione allegata in replica per rispetto a tale divieto

  • art. 324 c.p.p.

    Attribuisce al Tribunale del riesame poteri di sindacato sul provvedimento di sequestro del PM e, secondo la Corte, consente al giudice del riesame di integrare la motivazione quando il decreto non sia del tutto privo di motivazione

  • art. 309 c.p.p.

    Combinato con l'art. 324, legittima il potere integrativo del Tribunale del riesame sulla motivazione del provvedimento cautelare, purché il decreto del PM non sia completamente carente

  • art. 275 c.p.p.

    Norma che richiede adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse proporzionato e adeguato perché mirato a specifici dispositivi funzionalmente collegati al reato e necessari per accertamenti tecnici

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (atti persecutori); la gravità e la modalità del reato hanno rilevanza nella valutazione della necessità del sequestro dei dispositivi

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 54342 del 20/11/2018 (Cotugno)

    il richiamo nel corso di un atto di indagine del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano un onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna norma in materia di documentazione degli atti

    Principio che autorizza il provvedimento per relationem: è legittimo richiamare altri atti senza allegarli fisicamente nel provvedimento di sequestro

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Ferazzi / Bevilacqua)

    Afferma i limiti del potere integrativo del giudice del riesame: può integrare la motivazione del provvedimento cautelare solo se il decreto del PM non è totalmente privo di motivazione e di enunciazione dei fatti e delle esigenze probatorie

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio può validamente richiamare altri atti senza la loro formale allegazione: il provvedimento per relationem è ammesso salvo diversa norma
  • Il Tribunale del riesame ha poteri di integrazione motivazionale rispetto al decreto di sequestro del PM quando quest'ultimo non è totalmente privo di motivazione; non può invece sostituirsi alle scelte discrezionali radicalmente omesse dall'accusa
  • La proporzionalità e l'adeguatezza del sequestro vengono valutate con riferimento alla specificità degli oggetti sequestrati e alla necessità di accertamenti tecnici specialistici; il mero carattere esplorativo non giustifica il sequestro se non ricorrono esigenze probatorie concrete
  • La restituzione dei beni sequestrati è di norma competenza del Pubblico Ministero; il Tribunale del riesame può verificare la legittimità di provvedimenti di restituzione ma non può ordinare direttamente la restituzione quando il codice riserva tale potere al PM
  • Documenti prodotti tardivamente in memoria di replica entro i cinque giorni precedenti l'udienza non sono esaminabili in Cassazione ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; strategie probatorie devono rispettare i termini processuali
  • In sede di ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi con la motivazione del giudice del merito: riproporre motivi già decisi senza affrontare la motivazione resa dal giudice di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso

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