Sentenza n. 422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara n. 249/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all'ampliamento del piano terra e alla sopraelevazione di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985. I motivi d'appello, esaminati congiuntamente, hanno sostenuto: l'erronea interpretazione della precedente sentenza del TAR n. 507/2014; la formazione del giudicato sulla spettanza del condono e sull'avvenuto accoglimento della domanda di sanatoria; la violazione dell'art. 2909 c.c. quanto agli effetti del dedotto e deducibile, dell'effetto eliminatorio e ripristinatorio e dell'effetto conformativo del giudicato; l'inesistenza del credito comunale relativo al conguaglio degli oneri concessori e dell'oblazione; lo sviamento e l'eccesso di potere; la violazione dell'art. 34 c.p.a.; nonché il valore confessorio che avrebbe dovuto attribuirsi a dichiarazioni rese dal Comune nel precedente giudizio. La precedente sentenza n. 507/2014 aveva annullato la richiesta comunale di integrazione dell'istanza perché generica e non adeguatamente dettagliata quanto ai conguagli e, per altra porzione dell'immobile, perché non aveva adeguatamente confutato l'inclusione della superficie della rimessa nella domanda originaria. L'appellante ha sostenuto che tale pronuncia avesse già riconosciuto l'accoglibilità o l'accoglimento della domanda di condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la sentenza n. 507/2014 non aveva accertato la spettanza del condono né l'avvenuto rilascio della sanatoria, ma aveva rilevato soltanto l'illegittimità, per genericità e perplessità della motivazione, della specifica richiesta comunale di integrazione. Il giudicato aveva quindi un effetto conformativo limitato alla riedizione del potere emendata dai vizi riscontrati e non impediva all'amministrazione di formulare nuove richieste di integrazione, purché legittime, né di verificare il pagamento delle somme dovute. Non era fondato neppure l'argomento secondo cui il provvedimento del 2013 avrebbe già assentito il condono, poiché la richiesta di integrazioni dimostrava che il procedimento non si era concluso con il rilascio della sanatoria. È stata inoltre esclusa la natura confessoria della dichiarazione comunale richiamata dall'appellante, riferita a una diversa porzione dell'immobile. Le eccezioni in rito sono state assorbite. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di condono edilizio oggetto del procedimento.
È stato invocato dall'appellante in relazione agli effetti della pronuncia di annullamento, ma il Consiglio di Stato ha escluso che la precedente sentenza avesse accertato la spettanza del bene della vita.
Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza copriva l'illegittimità della specifica richiesta di integrazione per difetto di adeguatezza e determinatezza della motivazione, non l'avvenuto rilascio del condono né la condonabilità definitiva dell'abuso.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo di annullamento di un atto per difetto di motivazione o per genericità della richiesta non comporta, di per sé, l'accertamento della spettanza del bene della vita né impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, emendando l'atto dai vizi riscontrati.
- Quando una sentenza annulla una richiesta di integrazione documentale o economica perché genericamente motivata, l'effetto conformativo impone una nuova determinazione adeguatamente motivata, ma non esclude che l'amministrazione possa nuovamente richiedere integrazioni legittime e verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.
- La richiesta di integrazioni da parte dell'amministrazione è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la tesi secondo cui il procedimento si sarebbe già concluso con l'accoglimento dell'istanza, salvo che dal contenuto dell'atto risulti univocamente un distinto effetto di assenso.
- Le dichiarazioni rese dall'amministrazione in un precedente giudizio non possono essere qualificate come confessione dell'accoglimento dell'istanza quando si riferiscono a una diversa porzione dell'immobile o a un oggetto differente da quello controverso.
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