Cassazione Civile, Ordinanza n. 14572/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell'assenza di diniego da parte dell'Ufficio entro i termini previsti; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha sostenute. Ha inoltre escluso i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dichiarato in un atto di compravendita immobiliare. Successivamente, in pendenza di giudizio, essi hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, e hanno documentato il pagamento della prima rata dovuta. Con successivo deposito hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; l'Ufficio non ha opposto diniego alla definizione agevolata.
Norme richiamate
L'assenza di diniego dell'Ufficio alla definizione agevolata impedisce la prosecuzione della lite e comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata della controversia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del cd. doppio contributo unificato in mancanza dei relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando, in una controversia tributaria, il contribuente accede a una definizione agevolata prevista dalla legge e l'Ufficio non emette diniego nei termini, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo il criterio dell'autonoma sopportazione da parte di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- In assenza dei presupposti processuali richiesti dalla disciplina del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto per il ricorso in cassazione.
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