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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35945/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 marzo 2026 aveva respinto l’istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di più sentenze di condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.; dall’altro, mancanza di motivazione. Ha contestato il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati, ma il testo non specifica quali fossero i reati né le sentenze di condanna interessate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata l’ordinanza impugnata: non risultavano elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria dei reati, che apparivano invece determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. La mera omogeneità delle condotte non dimostra l’iniziale programmazione comune e può essere sintomatica, piuttosto, di abitualità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza delmedesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

    Nel giudizio esecutivo sulla continuazione, il riconoscimento del vincolo richiede elementi che consentano di desumere una programmazione unitaria dei reati; la loro omogeneità, da sola, non è sufficiente.

  • art. 81 c.p.

    Il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha motivato sulla assenza di produzione da parte dell'istante di elemento "effettivamente sintomatico della iniziale programmazione, non essendo sufficiente evidenziare l'omogeneità delle condotte che appare sintomatica di una abitualità a delinquere, più che di una minore antigiuridicità da correlare al trattamento sanzionatorio di favore"

    La continuazione presuppone un elemento indicativo dell’iniziale programmazione comune; la sola omogeneità dei reati può riflettere abitualità a delinquere e non prova il medesimo disegno criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ricorre per cassazione Giovanni Papagni, tramite il difensore avv. Michele Pio Pierno, deducendo, due motivi: l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.

    La disposizione è richiamata per individuare il motivo di ricorso relativo alla violazione o erronea applicazione della legge penale; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non superava la motivazione dell’ordinanza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ricorre per cassazione Giovanni Papagni, tramite il difensore avv. Michele Pio Pierno, deducendo, due motivi: l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancata motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La disposizione è indicata quale base della censura di mancata motivazione; la Corte l’ha respinta in ragione dell’adeguatezza della motivazione del giudice dell’esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso in esame, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva occorrono elementi concreti dai quali desumere che i reati siano stati programmati unitariamente fin dall’inizio; la sola omogeneità delle condotte non basta.
  • L’omogeneità dei reati può essere indicativa di abitualità a delinquere e non dimostra, di per sé, il medesimo disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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