Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari (10/03/2021) sollevando censure eterogenee: ABBRESCIA lamenta carenza motivazionale nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); BASONI Giuseppe, terzo, contesta la confisca disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 240-bis c.p. nonostante la provenienza lecita dell'acquisto; BASONI Raffaele contesta la logica probatoria e l'accertamento della responsabilità e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., nonché il diniego dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); CAROFIGLIO deduce vizio motivazionale per travisamento delle prove, criticando la valutazione della credibilità del denunciante e l'identificazione nelle captazioni ambientali; CASTORO contesta l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; GENCO lamenta omessa valutazione della causa di non punibilità ex art. 378 c.p. (sommarie informazioni rese sotto costrizione) e la mancata considerazione della rilevanza delle captazioni; SALLESIO contesta la nullità motivazionale e la mancata motivazione circa l'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla concessione delle generiche, rilevando che in appello fu raggiunto un concordato (art. 599-bis c.p.p.) con riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella maggior parte dei casi perché manifestamente infondati, reiterativi o aspecifici, ovvero non consentiti per questioni non devolute al giudice di appello. In particolare: - ha respinto (inammissibile) i ricorsi di ABBRESCIA, BASONI Raffaele, CAROFIGLIO, CASTORO, SALLESIO e BASONI Giuseppe (quest'ultimo inoltre è stato ritenuto privo di procura speciale essendo terzo interessato); - ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di GENCO Donato limitatamente alle questioni sollevate (annullamento con rinvio); - ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha richiamato principi fermi: la Cassazione non è sede di nuova valutazione del merito, i motivi riproponenti le stesse censure d'appello senza confronto con la motivazione di secondo grado sono inammissibili; i terzi devono munirsi di procura speciale per agire in cassazione; questioni non proposte in appello non possono essere dedotte davanti alla Cassazione salvo eccezioni.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2008, la mera incensuratezza non è sufficiente: il giudice può legittimamente negare le attenuanti per assenza di elementi positivi valutabili; la motivazione del diniego deve essere logica e coerente e qui è stata ritenuta adeguata.
art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione / misure patrimoniali)
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello relativa alla sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti fosse persuasiva; inoltre è stato richiamato il difetto di procura speciale per il terzo che impugnava la misura, con conseguente inammissibilità.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per metodo mafioso, ex d.l. 152/1991 art.7)
La Corte ha considerato corretta la valutazione di merito sulla ricorrenza dell'aggravante quando la motivazione di primo e secondo grado risultano conformi e fondate su elementi concreti (doppia conforme). La Cassazione non ha ritenuto fondate le critiche generiche alla qualificazione.
art. 114 cod. pen. (attenuante della minima partecipazione)
La Corte ha ricordato che la mancata deduzione in appello interrompe la catena devolutiva e rende inammissibile sollevare tale questione in cassazione, oltre ad evidenziare che la valutazione dell'esiguità del contributo è rimessa al giudice di merito.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha richiamato che per ritenere il concorso è necessaria una contribuzione rilevante e che la censura deve confrontarsi con la motivazione di merito; non è ammessa una rilettura alternativa del materiale probatorio in Cassazione.
Rimbalzata la doglianza del Genco in quanto non proposta in appello; la Cassazione ha ribadito che la scriminante richiede prova dell'effettiva condizione di soggezione o minaccia, non allegata né provata.
art. 100 cod. proc. pen. (procura speciale per i terzi in giudizio)
La Corte ha sancito l'obbligo, per i terzi con interesse civilistico, di munirsi di procura speciale per stare in giudizio e impugnare in Cassazione; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso del terzo.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen. (limiti delle questioni deducibili in cassazione)
Ribadito il divieto di dedurre in cassazione questioni non devolute all'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili prima; questioni omesse in appello risultano inammissibili in Cassazione.
art. 591, co.1, lett. c) cod. proc. pen. (inammissibilità per mancanza di specificità)
La Corte ha applicato il principio per escludere motivi generici o non correlati alla motivazione impugnata; ricorsi reiterativi o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen. (travissamento della prova e doppia conforme)
La Corte ha richiamato l'inammissibilità di censurare in Cassazione un presunto travisamento della prova quando la questione non sia stata sottoposta all'appello in presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado (doppia conforme).
art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)
La Corte ha ricordato i limiti di sindacabilità in Cassazione dei concordati in appello: sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà della parte, consenso del P.M. o difformità della pronuncia; doglianze su rinunzie o sulla determinazione della pena non possono essere esaminate se rientrano nel perimetro del concordato.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per impugnazioni inammissibili)
I ricorrenti inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito: motivi che chiedono una diversa lettura delle prove o della credibilità delle fonti sono generalmente inammissibili se non evidenziano errori giuridici specifici o mancanza di motivazione.
- I ricorsi che riproducono motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dalla Corte di appello sono spesso dichiarati inammissibili per essere reiterativi e aspecifici; è necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) possono essere negate per assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta la sola incensuratezza.
- I terzi con interesse civilistico che intendono partecipare al giudizio di impugnazione in Cassazione devono munirsi di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la sua assenza comporta inammissibilità.
- Questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate in Cassazione salvo le eccezioni previste (art. 609 c.p.p.); occorre quindi curare la devoluzione delle questioni già in sede di gravame.
- In presenza di una 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado coerenti), la Cassazione esige censure precise e non ammette per lo più doglianze sul travisamento della prova presentate per la prima volta.
- Nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) i limiti di sindacabilità in Cassazione sono stretti: si possono impugnare vizi nella formazione della volontà o nel consenso del P.M., non censure su questioni rinunziate dal ricorrente.
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