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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari (10/03/2021) sollevando censure eterogenee: ABBRESCIA lamenta carenza motivazionale nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); BASONI Giuseppe, terzo, contesta la confisca disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 240-bis c.p. nonostante la provenienza lecita dell'acquisto; BASONI Raffaele contesta la logica probatoria e l'accertamento della responsabilità e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., nonché il diniego dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); CAROFIGLIO deduce vizio motivazionale per travisamento delle prove, criticando la valutazione della credibilità del denunciante e l'identificazione nelle captazioni ambientali; CASTORO contesta l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; GENCO lamenta omessa valutazione della causa di non punibilità ex art. 378 c.p. (sommarie informazioni rese sotto costrizione) e la mancata considerazione della rilevanza delle captazioni; SALLESIO contesta la nullità motivazionale e la mancata motivazione circa l'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla concessione delle generiche, rilevando che in appello fu raggiunto un concordato (art. 599-bis c.p.p.) con riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella maggior parte dei casi perché manifestamente infondati, reiterativi o aspecifici, ovvero non consentiti per questioni non devolute al giudice di appello. In particolare: - ha respinto (inammissibile) i ricorsi di ABBRESCIA, BASONI Raffaele, CAROFIGLIO, CASTORO, SALLESIO e BASONI Giuseppe (quest'ultimo inoltre è stato ritenuto privo di procura speciale essendo terzo interessato); - ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di GENCO Donato limitatamente alle questioni sollevate (annullamento con rinvio); - ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha richiamato principi fermi: la Cassazione non è sede di nuova valutazione del merito, i motivi riproponenti le stesse censure d'appello senza confronto con la motivazione di secondo grado sono inammissibili; i terzi devono munirsi di procura speciale per agire in cassazione; questioni non proposte in appello non possono essere dedotte davanti alla Cassazione salvo eccezioni.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito: motivi che chiedono una diversa lettura delle prove o della credibilità delle fonti sono generalmente inammissibili se non evidenziano errori giuridici specifici o mancanza di motivazione.
  • I ricorsi che riproducono motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dalla Corte di appello sono spesso dichiarati inammissibili per essere reiterativi e aspecifici; è necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
  • Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) possono essere negate per assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta la sola incensuratezza.
  • I terzi con interesse civilistico che intendono partecipare al giudizio di impugnazione in Cassazione devono munirsi di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la sua assenza comporta inammissibilità.
  • Questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate in Cassazione salvo le eccezioni previste (art. 609 c.p.p.); occorre quindi curare la devoluzione delle questioni già in sede di gravame.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado coerenti), la Cassazione esige censure precise e non ammette per lo più doglianze sul travisamento della prova presentate per la prima volta.
  • Nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) i limiti di sindacabilità in Cassazione sono stretti: si possono impugnare vizi nella formazione della volontà o nel consenso del P.M., non censure su questioni rinunziate dal ricorrente.

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