Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15614/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in concorso e per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Ha dedotto, in sintesi: 1) violazione di legge per il mancato rinvio dell'udienza camerale, nonostante l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, con conseguente preclusione alla formulazione di conclusioni ex art. 23-bis, comma 2, D.L. 137/2020; 2) violazione di legge in relazione alla querela, ritenuta non valida perché proposta da soggetto asseritamente non legittimato; 3) vizio di motivazione per omessa statuizione della Corte di appello sulla legittimazione del querelante. La difesa ha poi depositato memoria, senza apportare elementi decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, nel giudizio di impugnazione celebrato con rito cartolare in regime emergenziale, l'adesione del difensore all'astensione collettiva non dà diritto al rinvio quando l'attività processuale non richiede la presenza fisica del difensore e riguarda solo il deposito di memorie o conclusioni. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, perché la Corte di appello aveva già risposto all'eccezione e comunque la querela era stata validamente proposta, tramite procura speciale, dall'institore della società proprietaria del bene oggetto di furto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione celebrato con rito cartolare in base alla disciplina emergenziale, l'adesione del difensore all'astensione collettiva non impone il rinvio se l'attività prevista non richiede la presenza fisica del difensore, come nel caso di deposito di memorie o conclusioni.
  • La querela proposta dall'institore della società proprietaria del bene è valida quando sia conferita apposita procura speciale, anche rilasciata preventivamente per l'eventualità di futuri fatti reato, senza necessità di predeterminare in modo analitico il singolo fatto già commesso.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che riproponga una questione già esaminata e decisa dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.