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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2424/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza di conferma dell'assoluzione per il reato di minaccia, sostenendo violazione di legge penale in quanto il giudice d'appello avrebbe richiesto che la persona offesa fosse effettivamente intimidita. La ricorrente osserva che il reato di minaccia è di pericolo e non richiede l'efficacia dell'intimidazione; è sufficiente che la condotta sia idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, valutata nel contesto. I fatti narrati riguardano un episodio in cui, dopo che la vicina Maria Antonietta Carboni aveva chiesto di far smettere di abbaiare i cani, Lapolla avrebbe detto: "Stai zitta. Vattene dentro casa, brutta sfigata. Vattene a dormire, altrimenti vengo a prenderti a casa". La ricorrente lamenta che il giudice d'appello si sia limitato a valutare la presunta impraticabilità materiale della minaccia senza esaminare il contesto, i rapporti anteriori e la potenziale idoneità della condotta a intimidire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'art. 612 c.p. (minaccia) è un reato di pericolo e non richiede che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita; è invece necessaria la valutazione della potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima, valutazione che va compiuta sul contesto e non limitandosi alla sola verificazione della fattibilità materiale dell'azione minacciata. La motivazione del giudice d'appello è stata ritenuta apparente perché non si è confrontata con questo principio né con i rapporti precedenti tra le parti. Per questi motivi la Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). Non sono disposte spese a favore della difesa dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia è di pericolo: non è richiesta l'efficacia dell'intimidazione sulla vittima; è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, valutata con criterio medio e in relazione al contesto concreto.

  • art. 606 c.p.p., comma 2-bis (lett. e))

    Limita in Cassazione le censure avverso le sentenze di appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace: sono inammissibili i meri vizi di motivazione se il ricorso non rientra tra le fattispecie consentite (lett. a, b, c). Tale disciplina è applicabile anche ai ricorsi proposti dalla parte civile.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 11/2018)

    Norma richiamata per l'applicazione delle limitazioni di cui all'art. 606 c.p.p.; conferma la restrizione delle possibilità di sindacato in Cassazione per sentenze di appello da Giudice di Pace.

  • art. 622 c.p.p.

    Regola il rinvio al giudice civile competente per valore quando la sentenza impugnata viene annullata agli effetti civili: la causa civile relativa viene rinnovata dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Massime di principio

  • Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario che la persona offesa si sia effettivamente sentita intimidita: conta l'idoneità potenziale della condotta a ledere la libertà morale, valutata nel contesto concreto (toni, contesto, rapporti preesistenti, precedenti minacce).
  • Il giudice deve andare oltre la pura verificazione della realizzabilità materiale della minaccia: anche un'affermazione che non sia immediatamente eseguibile può integrare il reato se, considerata nel complesso, risulta idonea a generare timore nella vittima.
  • In sede di appello e di cassazione è necessario che la motivazione dimostri di aver valutato il contesto e i precedenti tra le parti; motivazioni apparenti o limitate a profili di fattibilità fisica sono censurabili.
  • Quando si impugnano sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere soggetto a limiti di ammissibilità (art. 606 c.p.p., comma 2-bis): le censure devono inquadrare i profili consentiti dalla norma per non essere dichiarate inammissibili.
  • Se la Cassazione annulla la sentenza esclusivamente agli effetti civili, la controversia civile viene rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello (effetto di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).

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