Cassazione Penale, Sentenza n. 47338/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Ancona del 09/09/2024 per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denunciando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida ex art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, in relazione a una contravvenzione per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di stupefacenti. Il ricorrente ha sostenuto che, anche nel patteggiamento, la sanzione accessoria deve essere disposta e che la sua efficacia avrebbe potuto essere sospesa durante l'esecuzione della pena sostitutiva, ma non omessa in assoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, anche nelle sentenze di patteggiamento, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e ha rilevato l'omissione dell'obbligatoria sospensione della patente ai sensi dell'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo giudizio relativo a quella determinazione (la durata della sospensione resta rimessa all'apprezzamento di merito del giudice rimettente).
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per la fattispecie contestata; anche se la durata è rimessa al giudice, la statuizione non può essere omessa nella sentenza di patteggiamento
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b e comma 2)
Consente al pubblico ministero di impugnare in cassazione le sentenze di applicazione di pena quando manchino statuizioni non negoziabili (quali sanzioni amministrative obbligatorie); la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso del P.M. in materia di circolazione stradale
Riguarda il procedimento del patteggiamento: la Corte chiarisce che, pur nel contesto dell'accordo sulla pena, le sanzioni amministrative accessorie di legge devono essere applicate anche se non concordate dalle parti
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (P.G. c/Melzani) e Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 (P.G. in proc. Cargnello)
Precedenti della giurisprudenza di legittimità che confermano il principio secondo cui le statuizioni non negoziabili e le sanzioni amministrative obbligatorie sono soggette al controllo di legittimità e devono essere applicate anche nelle sentenze di patteggiamento
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non risultano comprese nell'accordo tra le parti
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro la mancata applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie in materia di circolazione stradale
- Se la Corte di legittimità riscontra l'omissione di una sanzione amministrativa obbligatoria, provvede all'annullamento limitato a quella statuizione e rinvia per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la determinazione della durata della sanzione
- La possibilità di sospendere l'efficacia della sanzione (ad es. durante l'esecuzione di una pena sostitutiva) non legittima l'omissione definitiva dell'obbligatoria statuizione sulla sanzione stessa
- In ipotesi analoghe il difensore e il pubblico ministero devono accertarsi che il verbale di patteggiamento o la proposta concordata contengano o siano integrati dalla previsione esplicita delle sanzioni amministrative obbligatorie o che il giudice le disponga espressamente in sentenza
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