Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47338/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Ancona del 09/09/2024 per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denunciando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida ex art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, in relazione a una contravvenzione per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di stupefacenti. Il ricorrente ha sostenuto che, anche nel patteggiamento, la sanzione accessoria deve essere disposta e che la sua efficacia avrebbe potuto essere sospesa durante l'esecuzione della pena sostitutiva, ma non omessa in assoluto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, anche nelle sentenze di patteggiamento, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e ha rilevato l'omissione dell'obbligatoria sospensione della patente ai sensi dell'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo giudizio relativo a quella determinazione (la durata della sospensione resta rimessa all'apprezzamento di merito del giudice rimettente).

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992

    La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per la fattispecie contestata; anche se la durata è rimessa al giudice, la statuizione non può essere omessa nella sentenza di patteggiamento

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b e comma 2)

    Consente al pubblico ministero di impugnare in cassazione le sentenze di applicazione di pena quando manchino statuizioni non negoziabili (quali sanzioni amministrative obbligatorie); la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso del P.M. in materia di circolazione stradale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riguarda il procedimento del patteggiamento: la Corte chiarisce che, pur nel contesto dell'accordo sulla pena, le sanzioni amministrative accessorie di legge devono essere applicate anche se non concordate dalle parti

  • Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (P.G. c/Melzani) e Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 (P.G. in proc. Cargnello)

    Precedenti della giurisprudenza di legittimità che confermano il principio secondo cui le statuizioni non negoziabili e le sanzioni amministrative obbligatorie sono soggette al controllo di legittimità e devono essere applicate anche nelle sentenze di patteggiamento

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non risultano comprese nell'accordo tra le parti
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro la mancata applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie in materia di circolazione stradale
  • Se la Corte di legittimità riscontra l'omissione di una sanzione amministrativa obbligatoria, provvede all'annullamento limitato a quella statuizione e rinvia per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la determinazione della durata della sanzione
  • La possibilità di sospendere l'efficacia della sanzione (ad es. durante l'esecuzione di una pena sostitutiva) non legittima l'omissione definitiva dell'obbligatoria statuizione sulla sanzione stessa
  • In ipotesi analoghe il difensore e il pubblico ministero devono accertarsi che il verbale di patteggiamento o la proposta concordata contengano o siano integrati dalla previsione esplicita delle sanzioni amministrative obbligatorie o che il giudice le disponga espressamente in sentenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.