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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28909/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per vizio nella determinazione della pena. Il ricorrente, dichiaratosi collaboratore di giustizia, contestava: 1) l'applicazione dell'attenuante speciale per la collaborazione/"dissociazione attuosa" (richiamata con riferimento all'art. 461-bis.1 e/o art. 416-bis.1 comma 3 nel ricorso) dopo aver fissato una pena base superiore alla fascia che, a suo avviso, la norma imporrebbe (sostenendo che la pena base dovesse essere individuata nell'ambito di una specifica cornice edittale); 2) il modo di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., sostenendo che il riconoscimento dell'attenuante speciale comporterebbe la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" (art. 8 D.L. 13/5/1991 n. 152, conv. L. 203/1991) è sottratta al giudizio di bilanciamento: il giudice deve prima confrontare e bilanciare le altre circostanze attenuanti e aggravanti per determinare la pena base e, successivamente, applicare la riduzione prevista per la dissociazione. Non sussiste il contrasto giurisprudenziale invocato dal ricorrente; dunque non è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva proceduto così: individuato l'omicidio pluriaggravato quale reato più grave e ritenuto equivalenti attenuanti generiche e aggravanti, aveva fissato la pena base in 21 anni; applicata la dissociazione nella massima estensione riducendo a 10 anni e 6 mesi; aumentata la pena di 2 anni per continuazione (12 anni e 6 mesi); infine ridotta per la scelta del rito a 8 anni e 4 mesi. La Cassazione ha ritenuto il calcolo conforme alla giurisprudenza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203

    Disciplina l'attenuante speciale della "dissociazione attuosa": secondo la Corte l'attenuante è sottratta al giudizio di bilanciamento e va applicata solo dopo il confronto tra le altre circostanze.

  • art. 62-bis codice penale

    Norma sulle attenuanti generiche: utilizzata nel ricorso per contestare il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti; la Corte ribadisce che il giudizio di comparazione tra circostanze diverse deve essere effettuato secondo i canoni ordinari e resta indipendente dal riconoscimento della dissociazione.

  • art. 461-bis.1 (richiamato nel ricorso) / art. 416-bis.1 (richiamato nel ricorso)

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina delle pene e delle attenuanti nei reati di tipo mafioso/collaborazione: la Corte non ha ritenuto che la loro interpretazione imponga un diverso procedimento di calcolo della pena rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza su "dissociazione".

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso di cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" (art. 8 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991) non è soggetta al giudizio di bilanciamento: il giudice deve prima confrontare le altre attenuanti e aggravanti e solo dopo applicare la riduzione prevista per la dissociazione.
  • Il riconoscimento della dissociazione non altera il normale giudizio di comparazione tra le altre circostanze né impone automaticamente la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
  • La determinazione della pena segue una sequenza operativa: individuazione del reato più grave e della pena base (dopo il bilanciamento fra circostanze non privilegiate), applicazione di attenuanti speciali sottratte al bilanciamento, computo degli incrementi (es. continuazione), e infine eventuali riduzioni connesse alla scelta del rito.
  • Per ottenere la rimessione alle Sezioni Unite è necessario dimostrare l'esistenza di un reale contrasto giurisprudenziale: il mero dubbio interpretativo non è sufficiente se la giurisprudenza di legittimità ha già espresso principî consolidati.
  • Nelle impugnazioni che riguardano il calcolo della pena è utile descrivere chiaramente la sequenza di calcolo contestata (pena base, applicazione di attenuanti speciali, aumenti per continuazione, sconti per rito) e indicare espressamente in quale passaggio si presume l'errore.

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