Cassazione Penale, Sentenza n. 27178/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo di euro 11.800,00 disposto il 30/12/2023. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. e censura la carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.). Si contesta che i giudici di merito si siano limitati a rilevare la "provenienza non giustificata" del denaro, la sproporzione con i redditi e le inusuali modalità di custodia, senza individuare la tipologia del reato presupposto; la difesa ha sostenuto che la somma è riconducibile a risparmi familiari leciti custoditi in casa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dei giudici del riesame manifestamente carente. Il Collegio ha rilevato che, ai fini del sequestro per ricettazione (art. 648 c.p.), è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto e fornire un concreto apprezzamento indiziario che renda plausibile la provenienza delittuosa. La mera sproporzione tra somma e redditi e le modalità di conservazione non sono sufficienti a caratterizzare il fumus commissi delicti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trani per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la possibilità di confermare o modificare la decisione purché fornisca motivazione adeguata.
Norme richiamate
La Corte evidenzia che, quando il sequestro si fonda sulla contestazione di ricettazione, occorre individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui deriverebbe la provenienza delittuosa dei beni. Non è sufficiente una generica affermazione di "provenienza non giustificata".
Richiamata dal ricorrente nell'assunto di violazione della motivazione; la decisione di merito è stata censurata per carenza di motivazione, in contrasto con i criteri di chiarezza e completezza richiesti dalle norme procedurali.
Richiamato nella censura circa il corretto esercizio delle funzioni del giudice del riesame; la Corte ha valutato che il giudice del riesame non ha effettuato un adeguato vaglio indiziario coerente e specifico rispetto alla fattispecie dedotta.
Citato dal ricorrente tra le norme invocate; la Corte ha comunque pronunciato la propria decisione sul punto centrale della motivazione e dell'individuazione del reato presupposto piuttosto che sul dettaglio di questa specifica norma.
Massime di principio
- Per legittimare un sequestro preventivo fondato sulla ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario che il giudice individui almeno la tipologia del reato presupposto e fornisca elementi indiziari che colleghino il bene sequestrato a quella specifica fattispecie.
- La mera sproporzione tra la somma trovata e i redditi dichiarati dell'indagato e le inusuali modalità di conservazione non sono, di per sé, sufficienti a configurare il fumus commissi delicti; occorre un apprezzamento motivato e non meramente congetturale.
- La difesa può legittimamente prospettare spiegazioni alternative (es. risparmi familiari custoditi in casa) e il giudice deve valutare tali contestazioni nel quadro probatorio complessivo, fornendo una motivazione che risponda espressamente a tali contre-argomentazioni.
- Il livello probatorio richiesto per il sequestro non è pari alla prova piena, ma richiede una "qualificata probabilità" della responsabilità e una rappresentazione coerente e puntuale delle risultanze che sostengono l'ipotesi criminosa.
- In caso di carenza motivazionale la Corte di cassazione può annullare e rinviare, lasciando al giudice di merito la possibilità di confermare o modificare la decisione purché venga data motivazione adeguata e conforme ai principi indicati.
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