Cassazione Penale, Sentenza n. 41812/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 06/07/2022 con cui la Corte d'appello di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 26/04/2017. La revoca è stata decisa perché, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, il ricorrente ha riportato una successiva condanna divenuta irrevocabile per reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza più datata. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che la richiesta del Pubblico Ministero aveva invocato una norma diversa (art. 168, n. 1) e che mancava una richiesta specifica di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale applicando l'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., poiché la condanna successiva, divenuta irrevocabile entro il quinquennio, riguardava un reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della precedente sentenza. Ha inoltre ritenuto irrilevante che il Pubblico Ministero avesse invocato una norma diversa dalla quella poi applicata dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 1)
Norma richiamata dal Pubblico Ministero ma non quella applicata dal giudice; riguarda ipotesi di revoca del beneficio della sospensione condizionale in presenza di determinati eventi nuovi (nel caso concreto il PM aveva invocato questa disposizione, ma il giudice ha ritenuto applicabile diversa fattispecie)
art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 2)
Norma correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione: consente la revoca della sospensione condizionale quando, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, l'imputato riporti una condanna divenuta irrevocabile per un reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza più antica
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza
Norma prevista per la condanna alle spese del ricorrente e per la prescrizione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio richiamato per non escludere la possibile colpa del difensore nella proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, giustificando la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta anche se il Pubblico Ministero indica una norma diversa, purché sussistano gli elementi di fatto che consentono l'applicazione della norma corretta da parte del giudice dell'esecuzione.
- L'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. consente la revoca quando, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, il beneficiario riporti una condanna irrevocabile per reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza più antica; la sussistenza di tale rapporto temporale è determinante.
- Un ricorso in cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, anche per possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Difensori e ricorrenti devono verificare attentamente la corrispondenza tra i fatti, le date di irrevocabilità delle sentenze e le norme invocate prima di proporre impugnazioni per evitare sanzioni.
- Il giudice è autorizzato a correggere la qualificazione normativa proposta dalle parti se i fatti consentono l'applicazione di una diversa disposizione più adeguata alla fattispecie
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