Cassazione Penale, Ordinanza n. 40298/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto contro il diniego della sanzione sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 gennaio 2025, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 53-58 della l. n. 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022, e all'art. 20-bis c.p. In sostanza contestava il diniego di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la verifica dei presupposti per concedere una sanzione sostitutiva costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato il diniego richiamando gli elementi negativi ex art. 133 c.p. e formulando una prognosi sfavorevole sulla capacità rieducativa delle misure sostitutive, anche alla luce delle plurime precedenti condanne dell'imputato, della mancata revisione critica del disvalore delle condotte e della perdurante pericolosità sociale.
Norme richiamate
come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022
disciplinano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; il relativo apprezzamento, quando motivato in modo non manifestamente illogico, è valutazione di fatto non censurabile in cassazione
norma richiamata dal ricorrente in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve
gli elementi negativi di cui a tale disposizione possono essere valorizzati dal giudice per formulare il giudizio prognostico sfavorevole sulla efficacia rieducativa delle misure sostitutive
non citato
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla formula finale
Cassa delle ammende
somma irrogata a titolo sanzionatorio accessorio in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La decisione sull'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego delle sanzioni sostitutive può essere legittimamente fondato sulla valutazione complessiva degli elementi negativi indicati dall'art. 133 c.p. e sulla prognosi sfavorevole circa l'efficacia rieducativa della misura.
- La presenza di plurime precedenti condanne e la mancata emersione di un'effettiva revisione critica del disvalore del fatto possono giustificare il giudizio di perdurante pericolosità sociale e il conseguente diniego della misura sostitutiva.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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