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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40298/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto contro il diniego della sanzione sostitutiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 gennaio 2025, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 53-58 della l. n. 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022, e all'art. 20-bis c.p. In sostanza contestava il diniego di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la verifica dei presupposti per concedere una sanzione sostitutiva costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato il diniego richiamando gli elementi negativi ex art. 133 c.p. e formulando una prognosi sfavorevole sulla capacità rieducativa delle misure sostitutive, anche alla luce delle plurime precedenti condanne dell'imputato, della mancata revisione critica del disvalore delle condotte e della perdurante pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • artt. 53-58 l. n. 689/1981

    come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022

    disciplinano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; il relativo apprezzamento, quando motivato in modo non manifestamente illogico, è valutazione di fatto non censurabile in cassazione

  • art. 20-bis c.p.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve

  • art. 133 c.p.

    gli elementi negativi di cui a tale disposizione possono essere valorizzati dal giudice per formulare il giudizio prognostico sfavorevole sulla efficacia rieducativa delle misure sostitutive

  • art. 3 c.p.p.

    non citato

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla formula finale

  • Cassa delle ammende

    somma irrogata a titolo sanzionatorio accessorio in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La decisione sull'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle sanzioni sostitutive può essere legittimamente fondato sulla valutazione complessiva degli elementi negativi indicati dall'art. 133 c.p. e sulla prognosi sfavorevole circa l'efficacia rieducativa della misura.
  • La presenza di plurime precedenti condanne e la mancata emersione di un'effettiva revisione critica del disvalore del fatto possono giustificare il giudizio di perdurante pericolosità sociale e il conseguente diniego della misura sostitutiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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