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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49718/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura sulla qualificazione del reato di tentata truffa (artt. 56-110-640 c.p.), denunciando l'inidoneità degli atti a indurre in errore la persona offesa e la mancata valutazione di tale inidoneità da parte della Corte territoriale; 2) richiesta di derubricazione del reato di estorsione in truffa, sostenendo che la somma richiesta era stata data nella convinzione errata di avere provocato un incidente e non per timore di un intervento di un terzo soggetto minacciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In dettaglio: la sentenza di appello è stata ritenuta correttamente motivata quanto alla configurazione del tentativo di truffa (la cosiddetta "truffa dello specchietto"), avendo gli indizi dimostrato l'esistenza di atti esecutivi (presenza a bordo di pietre, carta stagnola, attrezzi da scasso, rottura pregressa dello specchietto) e il concreto meccanismo illecito attivato; l'assenza di induzione in errore della vittima è attribuita alla sua attenzione e all'intervento dei Carabinieri, circostanze che non escludono la natura esecutiva degli atti posti in essere. Quanto all'estorsione, la Corte ha condiviso la qualificazione in quanto la minaccia di "chiamare un 'cognato' per farsi giustizia da sé" è stata percepita come seria e coercitiva dalla vittima, che ha consegnato il denaro pur non essendo convinta della fondatezza della pretesa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 56, 110 e 640

    Gli artt. 56 (tentativo), 110 (concorso) e 640 (truffa) sono stati interpretati nel senso che gli atti concretamente idonei ed esecutivi posti in essere dai concorrenti (strumenti, pietre, meccanismo di avvicinamento e colpo) configurano il tentativo di truffa; non è necessario che l'induzione in errore si consumi quando gli atti dimostrano elevata probabilità di riuscita e il piano criminoso sia stato definitivamente approntato.

  • Codice penale, art. 629 (estorsione)

    La Corte ha qualificato i fatti come estorsione perché la minaccia prospettava un pericolo attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente (evocazione di un soggetto con presunta forza criminale), idoneo a coartare la volontà della vittima inducendola a consegnare denaro.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa emergenti dall'impugnazione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e modifiche successive richiamate

    Normativa procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la Corte ha proceduto con trattazione scritta ai sensi della disciplina citata.

Massime di principio

  • Per configurare il tentativo di truffa non è necessario che l'inganno si consumi: rilevano atti che siano esecutivi e che mostrino una significativa probabilità di conseguire l'obiettivo criminoso (strumenti predisposti, comportamento coordinato, azione volta a creare l'apparenza del danno).
  • L'assenza di induzione in errore dovuta all'attenzione della vittima o all'intervento delle forze dell'ordine non esclude automaticamente il tentativo quando gli atti sono già esecutivi.
  • La distinzione tra truffa e estorsione dipende dalla natura della minaccia: se il pericolo è presentato come riconducibile all'agente (direttamente o tramite terzi coattivi) e detta prospettazione è percepita come seria dalla vittima, si configura estorsione; se invece si prospetta un danno possibile e non direttamente riconducibile all'agente, può trattarsi di truffa (anche vessatoria).
  • La percezione di serietà della minaccia da parte della vittima è sufficiente a integrare la coartazione richiesta per l'estorsione anche quando la minaccia sia riferita a soggetti terzi o immaginari.
  • In Cassazione non è consentito riproporre una rivalutazione integrale e meramente ricognitiva del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici, non generici, e mirati a vizi di diritto o di motivazione dimostrabili; altrimenti il ricorso è inammissibile.

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