Cassazione Penale, Sentenza n. 08238/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29/04/2025 che ha dichiarato la sopravvenuta prescrizione del reato di truffa aggravata (capo B) e ha confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduce: violazione degli artt. 115-bis e 578 c.p.p. e del criterio probatorio, perché la Corte avrebbe usato il parametro penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" invece del criterio civilistico del "più probabile che non"; omissione di adeguata motivazione e mancata valutazione delle prove testimoniali dedotte in appello (es. deposizioni di Mauro Bianchini, Rosa Voltolini, Maresciallo Lembo) che, secondo la difesa, proverebbero l'effettività dei rapporti commerciali e l'assenza di condotta fraudolenta; mancato rinvio al giudice civile per competenza; omessa valutazione del concorso colposo della parte creditrice (Intesa) ex artt. 1227 e 1176 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio secondo cui, anche in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve preliminarmente verificare se sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito (applicando il canone probatorio penalistico) e, in mancanza di tale condizione, procedere all'accertamento della responsabilità civile secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza. La Corte ha quindi ritenuto adeguata e coerente la motivazione di merito, ha escluso la necessità di rinvio al giudice civile e ha giudicato aspecifici alcuni motivi di impugnazione che in sostanza chiedevano una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inoltre inammissibili i motivi aggiunti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese a favore di Intesa San Paolo S.p.A. e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Principio di presunzione di innocenza; la Corte rileva che tale principio non impedisce la preliminare verifica, da parte del giudice, della possibilità di una pronuncia assolutoria, purché la motivazione non travalichi affermazioni di colpevolezza definitive.
Norma relativa all'accertamento della responsabilità civile in presenza di cause estintive del reato; la Corte l'ha applicata insieme ai principi delle Sezioni Unite per giustificare il doppio scrutinio (penalistico preliminare e poi civilistico).
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per valutare l'eventuale pronuncia assolutoria nel merito; la Corte territoriale ha verificato che non ricorrevano le condizioni per l'assoluzione secondo tale norma.
art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
Canone probatorio penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; applicato dalla Corte di merito nella fase preliminare di verifica dell'eventuale assoluzione, prima di procedere all'accertamento civile.
Fondamento dell'illecito civile aquiliano; la Corte ha applicato il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non") per confermare le statuizioni risarcitorie dopo avere escluso l'assoluzione penale.
Norme sul concorso colposo della vittima e sulla diligenza dovuta; erano invocate per sostenere una responsabilità concorrente di Intesa, ma la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio non dimostri adeguatamente il concorso colposo dell'istituto di credito.
Norma evocata per la statuizione sulle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso; ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla liquidazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce il criterio operativo che impone al giudice, in presenza di cause estintive, di verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito applicando la regola probatoria penalistica, e poi, se l'assoluzione non è possibile, procedere all'accertamento civile secondo il criterio civilistico.
Massime di principio
- Quando un reato è estinto per prescrizione, il giudice penale deve comunque verificare preventivamente se sussistano i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito: tale verifica applica il canone probatorio penalistico ("oltre ogni ragionevole dubbio").
- Solo se la verifica penalistica esclude l'assoluzione il giudice può procedere all'accertamento della responsabilità civile applicando il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non").
- L'applicazione del principio di presunzione di innocenza non impedisce la preliminare analisi volta a verificare l'eventuale assoluzione, purché la motivazione non enunci affermazioni di colpevolezza definitive in assenza di sentenza penale definitiva.
- In Cassazione non è consentito chiedere la rivisitazione integrale del merito probatorio: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito; l'aspecificità o la mera richiesta di rivalutazione dei fatti determina inammissibilità.
- I motivi aggiunti non possono sanare vizi di inammissibilità dei motivi originari: non è ammesso un surrettizio prolungamento dei termini di impugnazione.
- Per far valere il concorso colposo della vittima (es. banca), è necessario che tale circostanza sia adeguatamente allegata e provata secondo il criterio civilistico; l'eventuale responsabilità concorrente non si desume automaticamente dalle sole contestazioni difensive.
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