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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02859/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità sul capo B), la valutazione delle prove, la riconducibilità della sostanza stupefacente all'odierno ricorrente e l'istanza di patteggiamento. La Corte di cassazione rileva che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano comunque generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in fatto dalla sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    È il criterio implicito per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere affidato alla Corte di cassazione un nuovo giudizio sul fatto o una diversa rivalutazione delle prove, perché tali richieste esulano dal sindacato di legittimità.
  • Le doglianze formulate in modo generico, prive di specifico confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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