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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19434/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una persona fisica aveva stipulato un finanziamento denominato "Prestitempo" per ottenere una somma da rimborsare in 48 rate. La banca aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di quanto erogato. L'ingiunta proponeva opposizione sostenendo che il contratto fosse nullo e inapplicabile nella disciplina invocata dalla banca: deduceva che il finanziamento fosse stato in realtà utilizzato per finanziare un'operazione di franchising e non l'acquisto del bene indicato nel modulo; che mancasse o fosse simulato il collegamento tra finanziamento e acquisto; che, conseguentemente, non potessero applicarsi i tassi del credito al consumo ma quelli del credito all'impresa, con tassi soglia diversi; e, inoltre, che il contratto fosse nullo per difetto di elementi essenziali o per vizi relativi alla compilazione successiva. Il Tribunale aveva accolto in parte l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato, ritenendo non provato il collegamento con il franchising e confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 121 e 124 TUB e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale escluso erroneamente il collegamento negoziale legale proprio del credito al consumo; violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla legittimità dei tassi applicati; e violazione degli artt. 1325, 1418 c.c., 117 TUB e 221 c.p.c. per non avere esaminato la nullità del contratto e per non avere ammesso le prove articolate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso l'esistenza del collegamento negoziale tra contratto di credito al consumo e contratto di acquisto dei beni sulla base della mancata prova di un'esclusiva banca/fornitore. La Corte ha affermato che, nella disciplina degli artt. 121 e 124 TUB ratione temporis applicabile, il collegamento è di fonte legale e non dipende da un patto di esclusiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 121 TUB

    Definisce il credito al consumo come concessione di credito a favore di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale; nella lettura della Corte, contribuisce a fondare un collegamento negoziale di fonte legale tra finanziamento e acquisto del bene o servizio finalizzato.

  • art. 124 TUB

    È interpretato come norma che, per i contratti di credito al consumo aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, impone requisiti formali e soprattutto configura un collegamento negoziale legale con il contratto di acquisto, a prescindere dall'esclusiva del finanziatore.

  • art. 125 TUB

    Viene richiamato per chiarire che l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore richiede condizioni ulteriori, ma tali condizioni non esauriscono le tutele del consumatore; resta possibile opporre eccezioni e sospendere il pagamento delle rate.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto in ragione della violazione di norme imperative; il motivo è accolto solo nei limiti in cui la Corte reputa errata la ricostruzione del collegamento negoziale operata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo per dedurre un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 221 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alla querela di falso e alla valutazione delle prove, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo per sostenere l'assenza di un elemento essenziale del contratto, ma senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 117 TUB

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alla forma e al contenuto del contratto di finanziamento, ma il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel credito al consumo finalizzato all'acquisto di determinati beni o servizi, il collegamento tra contratto di finanziamento e contratto di acquisto è previsto direttamente dalla legge e non richiede, per la sua esistenza, la prova di un patto di esclusiva tra finanziatore e fornitore.
  • La mancata prova di un accordo di esclusiva può incidere soltanto sulla specifica azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore prevista dalla disciplina di settore, non sulla sussistenza del collegamento negoziale di fonte legale.
  • Quando il finanziamento è destinato all'acquisto di un bene o servizio determinato e tale destinazione risulta dal contratto, il giudice di merito deve verificare in concreto gli effetti dell'eventuale divergenza tra destinazione pattuita e utilizzo effettivo delle somme, senza degradare il collegamento a mero dato fattuale da provare secondo regole generali.
  • La clausola che, in un finanziamento collegato al consumo, imponga al cliente di rivolgersi esclusivamente al fornitore per qualunque tutela, anche oltre i casi previsti dalla legge, può essere qualificata vessatoria se limita le eccezioni opponibili dal mutuatario.
  • In cassazione, una corretta qualificazione del rapporto di credito al consumo impone di riesaminare la validità e gli effetti delle clausole del finanziamento alla luce della disciplina legale di collegamento negoziale, con eventuale assorbimento delle ulteriori censure dipendenti.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoMutuo
RamiBancario e finanziarioConsumatoriContratti
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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