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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27025/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione (art.606 c.p.p.) per argomentazione meramente apparente e uso della motivazione per relationem, con riferimento a circostanze non emergenti dal fascicolo (riferibilità della targa a una conoscente) e mancata prova del "camuffamento" del veicolo; (2) vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.648-bis c.p. (riciclaggio), per assenza di prova di condotte dirette a occultare l'origine del bene e incertezza su chi abbia apposto la targa; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti (generiche e art.62 n.4 c.p.) e violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva la presenza di una "doppia conforme" (valutazioni di merito concordi in primo e secondo grado), e ritiene manifestamente infondati i primi due motivi: le doglianze del ricorrente si limitano a contestare il risultato probatorio e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non alla Corte di legittimità. La Corte conferma che le circostanze (veicolo trovato in officina adiacente all'abitazione tra pezzi smontati, attività di lavorazione e parti di ricambio) giustificano la qualificazione del fatto come riciclaggio anziché ricettazione. Anche il terzo motivo è ritenuto generico e aspecifico: l'attenuante tenuità del danno era già esclusa in appello per essere stata omessa nell'atto di appello; la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata con precedenti e violazione di misure cautelari. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.606 cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per valutare i motivi di cassazione; la Corte osserva che le censure impugnano il merito probatorio e non la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, per cui non integrano una violazione di legge rilevante in sede di legittimità

  • art.648-bis cod. pen.

    Norma che punisce il riciclaggio; la Corte ritiene che gli elementi probatori (veicolo in officina tra pezzi smontati, attività di trasformazione) siano idonei a dimostrare condotte dirette a "camuffare" l'origine del bene, giustificando la ricostruzione come riciclaggio

  • art.62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente ma non concessa: la Corte conferma che la mancata applicazione è adeguatamente motivata e che la deduzione in cassazione è generica e inammissibile

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende; la Corte dispone il versamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza di legittimità (principio della "doppia conforme")

    Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218

    Principio richiamato: quando primo e secondo grado sono conformi nella valutazione delle prove, le decisioni possono essere lette congiuntamente e la Corte di legittimità ha margini ristretti di sindacato, essendo preclusa la riedizione del merito

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che propongono semplicemente una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili
  • La presenza di una "doppia conforme" riduce ulteriormente la possibilità di sindacare le valutazioni probatorie in cassazione; le sentenze di merito formano un unico corpo decisionale
  • Per contestare validamente la motivazione in cassazione è necessario dedurre errori di diritto o vizi di sussunzione (ossia l'erronea applicazione della fattispecie astratta), non semplici rilievi sull'apprezzamento delle prove
  • Le deduzioni sulle circostanze attenuanti devono essere specifiche e tempestive (vanno formulate in appello se necessario); omissioni nell'atto di appello o genericità in cassazione rendono la censura inammissibile
  • Quando la condotta denunciata è stata ricostruita sulla base di indici e circostanze (es. veicolo in officina, parti smontate, attività di trasformazione), il tema è sostanzialmente valutativo: la qualificazione come riciclaggio richiede che emergano elementi indicanti un'attività finalizzata al "camouflage" dell'origine del bene

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