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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27949/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere per più indagati, tra cui una donna ritenuta gravemente indiziata di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il GIP aveva rigettato la richiesta; il pubblico ministero aveva proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; il Tribunale di Catania, pur riconoscendo la gravità indiziaria quanto alla partecipazione al sodalizio, aveva negato la misura per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando soprattutto il tempo silente di circa sei anni, la posizione subordinata rispetto al coniuge, l'incensuratezza e la separazione legale dal marito. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che, nei reati di associazione mafiosa, il decorso del tempo non basta da solo a vincere la presunzione di esigenze cautelari e che occorrono ulteriori elementi concreti di dissociazione; contestava inoltre la valorizzazione del certificato dei carichi pendenti, l'effettività della separazione legale e la sottovalutazione del coinvolgimento autonomo dell'indagata nelle attività del clan.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che, in materia di partecipazione ad associazione mafiosa, il tempo silente non ha, di regola, autonoma capacità di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., se non quando sia corroborato da elementi obiettivi e concreti che indichino la cessazione del vincolo associativo. Nel caso concreto, ha giudicato insufficiente la motivazione del Tribunale di Catania, perché il ruolo dell'indagata risultava tutt'altro che neutro o marginale, il decorso temporale era stato sovrastimato, il certificato dei carichi pendenti aveva valore ridotto e la separazione legale era stata richiamata in modo apodittico, senza chiarire se avesse comportato un reale mutamento della vita dell'interessata. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    indica il mezzo di impugnazione cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per il parametro della gravità indiziaria, ritenuto non più in discussione in cassazione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; il tempo silente da solo non basta a superare la presunzione, occorrendo elementi concreti di cessazione del vincolo associativo.

  • art. 416-bis c.p.

    è il delitto associativo mafioso cui si riferisce la presunzione cautelare speciale e rispetto al quale il vincolo associativo è ritenuto tipicamente persistente e vischioso.

  • art. 335, comma 3, c.p.p.

    limita la pubblicità delle iscrizioni nei carichi pendenti nei procedimenti per determinati reati, riducendo il valore dimostrativo dell'assenza di iscrizioni pregresse.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    è evocato come parametro di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nelle imputazioni per partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo da elementi oggettivi e concreti che dimostrino il reale e irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio.
  • Il mero decorso del tempo tra i fatti e la decisione cautelare non ha, di per sé, efficacia dimostrativa sufficiente a escludere le esigenze cautelari, specialmente quando il ruolo dell'indagato sia stato stabile e inserito nel circuito organizzativo o informativo dell'associazione.
  • La rilevanza del tempo silente va valutata in concreto, tenendo conto della tipologia del sodalizio, della qualità e durata della partecipazione, della storia personale dell'indagato e degli eventuali segnali positivi di dissociazione; una valutazione astratta o generica è insufficiente.
  • L'assenza di nuove iscrizioni o di precedenti emergenti dal certificato dei carichi pendenti ha un valore probatorio limitato, soprattutto nei procedimenti per reati rientranti nell'ambito dell'art. 335, comma 3, c.p.p.
  • La separazione formale dal coniuge o da altri coindagati non è di per sé indice sufficiente di cessazione del legame associativo se non è accompagnata da elementi fattuali che dimostrino un effettivo mutamento delle condizioni di vita e dell'assetto relazionale.
  • Quando il giudice ritiene superata la presunzione cautelare in materia mafiosa, deve dare conto in modo non apodittico degli elementi che, nel caso concreto, attestano la cessazione della pericolosità e non può svalutare senza adeguata spiegazione il significato di una partecipazione attiva o di contatti con i vertici del sodalizio.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareCorruzione
RamiMisure cautelariReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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