Cassazione Penale, Sentenza n. 22466/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per furto commesso nel camerino riservato al personale in concorso con Livia Provenza. I motivi di ricorso sono tre: 1) censura della conferma della responsabilità concorsuale per vizio di motivazione e ragionamento congetturale della Corte d'appello; 2) mancato riconoscimento del concorso anomalo, atteso che Bono avrebbe concordato solo il furto di un gioco da tavolo e non poteva prevedere l'introduzione della Provenza nel camerino; 3) errore nel calcolo della pena derivante dalla errata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. (pretesa riduzione di un terzo) e conseguente errata riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che fossero mera reiterazione di argomentazioni già rigettate in appello e prive di specificità probatoria: la Corte d'appello aveva motivato la partecipazione concorsuale con elementi concreti (condivisione della decisione, atto di distrazione compiuto da Bono, fuga immediata) e non vi era prova oggettiva a favore della tesi del concorso anomalo. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte di appello ha fatto un errore di calcolo nel determinare la riduzione per l'attenuante prevalente ex art. 625-bis cod. pen.; la Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena finale. Pena rideterminata in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e multa di euro 533,00. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 4) cod. pen.
La Corte d'appello aveva originariamente considerato la circostanza aggravante ma la decisione di appello è stata parzialmente riformata escludendola; la norma è citata come riferimento alla circostanza aggravante poi esclusa.
Riconosciuta come circostanza attenuante prevalente rispetto alla recidiva pluriaggravata; la sua applicazione comporta la riduzione della pena nella misura massima di un terzo, che va poi correttamente computata e sommata alla diminuzione per il rito abbreviato.
Richiamato nella discussione in relazione alla qualificazione del fatto commesso all'interno di un'area riservata (più grave); la Corte ha valutato la partecipazione e la condotta complessiva per l'inquadramento del reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare la sintesi dei motivi di ricorso nel ricorso per cassazione, limitando l'esposizione ai 'limiti strettamente necessari' per la decisione.
Riferito nelle conclusioni del Pubblico Ministero che chiedeva rettifica della sentenza quanto al trattamento sanzionatorio; invocato come base procedurale per interventi sul dispositivo impugnato.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Richiamato tramite il dictum delle Sezioni Unite (sent. Matrone) per il principio che la Cassazione può annullare senza rinvio quando il rinvio è superfluo e la Corte può decidere sulla base degli elementi già accertati senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
art. 134, secondo comma, cod. pen.
Applicato in ordine all'arrotondamento in difetto dell'importo della multa risultante dal calcolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 56 del 2025
Richiamata per giustificare la possibilità che un'attenuante prevalga sulla recidiva pluriaggravata e, quindi, per consentire la riduzione della pena nonostante la recidiva.
Massime di principio
- La mera reiterazione in cassazione di argomentazioni già svolte e rigettate in sede di merito è inammissibile: il ricorso deve contenere critiche specifiche e mirate alla motivazione impugnata.
- Per la qualificazione della partecipazione concorsuale la Corte valorizza indici concreti (condivisione della decisione, azioni di collaborazione come distrazione della vittima, fuga immediata): dichiarazioni generiche o teorie scollegate dagli elementi probatori sono insufficienti.
- Il riconoscimento del 'concorso anomalo' richiede elementi oggettivi che evidenzino una divergenza effettiva tra la volontà e la condotta dei partecipanti; una semplice affermazione dell'imputato non basta.
- Errore nel calcolo dell'effetto combinato delle circostanze attenuanti e delle diminuzioni di pena (es. rito abbreviato) è motivo fondato di cassazione e può comportare l'annullamento della parte del giudizio che riguarda il trattamento sanzionatorio.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando i fatti sono già sufficientemente accertati e non sono necessari nuovi accertamenti di merito.
- Le regole tecniche (arrotondamento della multa, computo delle riduzioni per attenuanti e riti speciali) devono essere applicate con precisione: errori numerici possono modificare il trattamento sanzionatorio e giustificare intervento della Cassazione.
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