Cassazione Penale, Sentenza n. 24401/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze a suo carico. La domanda mirava a far qualificare come un unico disegno criminoso le condotte relative a truffe e ricettazioni connesse all'attività di un'agenzia assicurativa (emissione di polizze risultate false o pagate con assegni di provenienza illecita) nonché reati diversi commessi in concorso in altra vicenda (falsificazioni e calunnia relative a compravendita di autovettura). Il ricorrente sosteneva in particolare la contiguità spazio-temporale e l'omogeneità delle condotte per le sentenze relative agli artt. 648 c.p. (ricettazione), nonché l'esistenza di un modus operandi unitario per le emissioni di polizze nella stessa agenzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti (ossia censura di fatto che richiedeva rivalutazione in fatto non ammessa in sede di legittimità). Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che, esaminati tempi, modalità e natura dei reati, non aveva trovato concreti indicatori di un disegno criminoso unitario: la disomogeneità delle fattispecie, il distacco temporale e l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare una programmazione iniziale hanno giustificato il rifiuto della continuazione. Quanto ai due reati di ricettazione, il Tribunale aveva comunque fatto riferimento alla data di consumazione del reato presupposto e non alla data di emissione della polizza, non emergendo prova della coincidenza temporale dedotta dalla difesa. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'ordine di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000.
Norme richiamate
La Corte richiama la nozione di "disegno criminoso" quale requisito della continuazione: serve una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle linee essenziali, e non basta la mera reiterazione o l'abitudine a delinquere
I reati di ricettazione sono stati valutati alla luce della loro natura e della relativa compatibilità con l'ipotesi di continuazione; la Corte sottolinea che l'omogeneità della fattispecie è un elemento indiziante ma non decisivo se non accompagnato da altri indicatori
art. 640, artt. 368, 468, 476-482 cod. pen.
Le diverse fattispecie (truffa, falsità, calunnia) sono considerate disomogenee rispetto alle condotte di ricettazione/uso di assegni e pertanto indeboliscono l'assunto di un unico disegno criminoso in assenza di ulteriori elementi unificanti
Norma richiamata per la conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi esimenti, irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova, anche indiziaria ma concreta, di un "disegno criminoso" unitario sin dall'ideazione: non è sufficiente la mera reiterazione delinquenziale o l'appartenenza degli episodi alla stessa sfera professionale.
- Gli elementi utili per riconoscere la continuazione sono molteplici e vanno valutati nel loro insieme: omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità del modus operandi, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno in linea generale al momento del primo.
- La contiguità temporale va dimostrata con riferimento alle date rilevanti per la consumazione dei singoli reati (non necessariamente alla data della denuncia), rilevando che incertezza o lacune probatorie sul tempo possono impedire il riconoscimento della continuazione.
- In sede di esecuzione il giudice procede a un apprezzamento di fatto sugli indici di unitarietà che è sindacabile dalla Cassazione solo per vizi di diritto: richieste di rivalutazione integrale dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando la domanda di continuazione viene rigettata per valutazioni in fatto fondate e razionali, il ricorso per cassazione basato sulla mera richiesta di riconsiderazione dei fatti è declarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
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