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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34257/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme per complessivi fino a € 20.375.646,00 rinvenute nei conti e nella disponibilità di Polypore BV, Daramic Holding s.a.s. e Daramic s.a.s., ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della Step One s.r.l. (ex Daramic s.r.l.). La ricorrente impugna tre motivi: 1) illegittimità dell'uso dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI) come strumento esecutivo del sequestro; 2) errata qualificazione come "profitto" del reato della prima operazione (finanziamento concesso dalla fallita a T.R.E. per l'acquisto delle proprie quote); 3) errata attribuzione alla ricorrente del profitto derivante dalla novazione contrattuale che ha trasferito macchinari a Polypore per € 6.758.818.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati e quindi respinti: il Tribunale di Cassazione conferma che l'OEI può essere impiegato dal pubblico ministero per richiedere perquisizioni all'estero funzionali all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo già valido (titolo cautelare) e che la ricostruzione unitaria dell'operazione di finanziamento e dei relativi passaggi infragruppo giustifica l'addebito di distrazione e l'attribuzione del profitto a società del gruppo. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte annulla l'ordinanza limitatamente alla parte in cui il Tribunale del Riesame ha attribuito alla Daramic s.a.s. un profitto derivante dalla novazione senza motivazione sufficiente e con argomentazione contraddittoria; tale parte del sequestro è quindi annullata. Complessivamente, l'ordinanza viene annullata solo nella parte relativa al terzo motivo; il resto resta confermato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/41/UE (Mutua assistenza giudiziaria in materia penale - OEI)

    artt. 26 e 32 Direttiva 2014/41/UE

    L'OEI non può essere utilizzato quale titolo per disporre direttamente sequestri preventivi ma può essere impiegato dal pubblico ministero per richiedere perquisizioni all'estero finalizzate a reperire elementi e l'effettiva allocazione di beni ai fini dell'esecuzione di un titolo cautelare già esistente.

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Usato per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento/confisca tra Stati membri; il decreto di sequestro preventivo è stato trasmesso mediante certificato di congelamento alle autorità estere ai sensi di questo regolamento.

  • Codice di procedura penale (disposizioni attuative)

    artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Regolano la competenza del pubblico ministero per l'esecuzione di atti cautelari emessi nel corso delle indagini preliminari, incluso il compito di adottare misure operative per l'esecuzione del sequestro.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce che il provvedimento impugnabile in sede di riesame è il titolo cautelare (decreto di sequestro); le questioni sulle modalità di esecuzione spettano ad altri rimedi (es. giudice dell'esecuzione/incidente di esecuzione).

  • D.lgs. n. 108/2017

    art. 2, art. 13 comma 1, art. 28

    Norme di recepimento della Direttiva 2014/41/UE; disciplina l'uso dell'OEI in ambito nazionale. La Corte evidenzia la distinzione tra OEI passivo (riconoscimento) e OEI quale mezzo per cooperare all'esecuzione di un provvedimento cautelare già emanato.

  • Codice civile

    Riferimento alla disciplina che vieta operazioni assimilabili al finanziamento per acquisto di azioni proprie; citato nella ricostruzione fattuale dell'operazione sospetta.

Massime di principio

  • Un OEI non può sostituire il titolo cautelare: se esiste già un decreto di sequestro emesso dal giudice, il PM può usare strumenti di cooperazione internazionale (anche OEI) per reperire i beni, ma i vizi relativi alle modalità esecutive vanno impugnati con rimedi specifici (giudice dell'esecuzione/incidente di esecuzione), non nel giudizio di riesame del titolo cautelare.
  • Per qualificare come "profitto del reato" occorre dimostrare l'effettivo accrescimento patrimoniale e il nesso causale con la condotta delittuosa: il giudice deve motivare in modo puntuale a chi e in quale misura il vantaggio è effettivamente pervenuto.
  • Nelle operazioni infragruppo complesse, la prova del fumus si costruisce sul quadro unitario (temporalità, iter dei flussi finanziari, assenza di garanzie, società "veicolo" create ad hoc): passaggi ravvicinati e programmati possono far emergere un disegno unico distrattivo.
  • La confisca può raggiungere società del gruppo quando il profitto del reato sia rimasto nella loro disponibilità o esse non possano essere considerate estranee al reato (anche se non formalmente parti dell'atto che ha causato l'accrescimento).
  • Il giudice del riesame deve fornire motivazioni chiare e non contraddittorie sull'attribuzione del profitto: l'assenza o la motivazione meramente apparente su questo punto comporta l'annullamento parziale del provvedimento cautelare.

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