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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13424/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 18/12/2025 che aveva respinto il suo ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di un immobile sito in Montello, via Suardi n. 6. L'accusa prospettava che l'immobile fosse stato acquistato con proventi dell'attività di spaccio posta in essere da Azzedine Rebhaoui e Emanuela Aurora Qepuri e successivamente intestato fittiziamente alla ricorrente. Con unico motivo la difesa denunciava vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), sostenendo in particolare: insufficiente gravità indiziaria con riguardo ai reati presupposto contestati agli altri indagati; molte cessioni di stupefacenti citate sarebbero avvenute dopo l'acquisto dell'immobile; mancanza del fumus per il delitto di autoriciclaggio contestato agli altri; assenza di prova della provenienza illecita dei fondi usati per l'acquisto; apoditticità dell'assunto secondo cui si sarebbe invertito l'onere probatorio a carico della ricorrente; la casa sarebbe di fatto nella disponibilità della ricorrente; e carenza di motivazione circa la proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso deducesse esclusivamente vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mentre il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro (art. 325, comma 1, c.p.p.) è ammesso solo per violazione di legge intesa in senso ampio (error in iudicando/in procedendo) o per vizi motivazionali così radicali da costituire una vera e propria mancanza della motivazione. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di merito fosse adeguatamente motivata sul punto che l'immobile era stato acquistato con denaro di provenienza illecita e che non ricorresse la mancanza assoluta della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge...»,

    Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge (error in iudicando/in procedendo) o per vizi motivazionali talmente gravi da configurare una totale mancanza di motivazione; l'illogicità manifesta, di per sé, non è sufficiente a fondare il ricorso salvo che si configuri come assenza totale della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground invocato dalla difesa (vizi di motivazione, in particolare illogicità). La Corte osserva che tali censure possono formare oggetto di ricorso ma, se isolate, non determinano l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro salvo che integrino i vizi di cui all'art. 325 c.p.p.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola sulla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto qualora non sia stata richiesta ritualmente la trattazione orale; qui il procedimento si è svolto per iscritto in assenza di istanza di udienza orale

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato di autoriciclaggio ritenuto connesso all'acquisto dell'immobile: la misura cautelare è stata adottata come strumento riferito all'impiego di proventi di reato per l'acquisto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare la parte che ha proposto un ricorso infondato o inammissibile al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata qui per disporre il versamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 5876/2004 e altri precedenti)

    Richiamata per ribadire che la nozione di "violazione di legge" nel contesto dell'art. 325 include la mancanza o la apparente motivazione ma non ogni illogicità o contraddittorietà; tali ultime vanno dedotte secondo i canali processuali appropriati

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da configurare una totale mancanza di motivazione; l'argomento "mera illogicità" senza dimostrare assenza assoluta della motivazione rischia l'inammissibilità
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare reale occorre in primo luogo individuare e dedurre specifici profili di illegittimità normativa o processuale (error in iudicando/in procedendo), non solo censure di merito sulla valutazione degli indizi
  • Se la censura è incentrata sulla motivazione, il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è del tutto carente, contraddittoria in modo insanabile o meramente apparente: attacchi generici all'illogicità non bastano
  • In procedimenti per misure reali è utile dimostrare concretamente (documenti, cronologia, perizie) che i fatti considerati nel provvedimento non possono avere alcun collegamento logico con l'acquisto del bene (es. dimostrare che le cessioni sono posteriori all'acquisto o che i mezzi economici leciti sono sufficienti)
  • L'onere della prova dell'origine lecita dei fondi resta in primo luogo a carico dell'accusa quando si impone un sequestro per sospetta riconducibilità del bene a proventi illeciti; la difesa deve evidenziare lacune probatorie e proporre elementi alternativi di prova della lecita provenienza
  • Va valutata e contestata specificamente la proporzionalità della misura cautelare con riferimento alla situazione concreta (valore del bene, esigenze cautelari, disponibilità di misure meno afflittive) al fine di far emergere un vizio rilevante
  • Proceduralmente, se si desidera la discussione orale occorre formulare la rituale richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; in mancanza, il contraddittorio potrà svolgersi per iscritto
  • Per evitare condanne per inammissibilità o sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), conviene preparare il ricorso concentrandosi su violazioni di legge dimostrabili e su censure documentate piuttosto che su apprezzamenti di merito generici

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