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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40298/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, articolato in due motivi, contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio dopo il rinvio: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione delle norme relative al delitto tentato (art.56 c.p.) e alla determinazione della pena (artt. 81, 132, 133 c.p. e art. 416‑bis c.p.), con censura sull'insufficiente indicazione del criterio di calcolo della diminuzione per tentativo, sull'entità dell'aumento per continuazione e sull'aumento per la circostanza aggravante speciale dell'art.416‑bis,1; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la critica che la Corte territoriale si sarebbe semplicemente richiamata alla prima decisione poi annullata senza tenere conto dell'assoluzione per il reato associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: (i) la motivazione sulla determinazione della pena per il reato tentato è valida anche se sintetica, posto che il giudice può scegliere il metodo diretto o il calcolo bifasico purché rispetti il vincolo di riduzione previsto dall'art.56 c.p.; (ii) il giudice del rinvio era libero di riformulare ex novo la commisurazione della pena per i reati residui risultanti dall'annullamento parziale, e non è vincolato alle percentuali di aumento indicate nella sentenza annullata, purché non determini una reformatio in pejus rispetto alla base considerata nel precedente giudizio; nel caso concreto la pena base scelta (4 anni per il capo 2) era inferiore a quella di primo grado e la pena complessiva rideterminata (anni 6 e mesi 6 e €2.000 di multa) è risultata complessivamente inferiore rispetto alla pena di primo grado; (iii) l'aumento per la circostanza aggravante speciale di cui all'art.416‑bis.1 è adeguatamente giustificato implicitamente con riferimento alla pregnante gravità dei fatti, alla durata e ai precedenti dell'imputato; (iv) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato in relazione ai precedenti e all'assenza di elementi favorevoli. Di conseguenza resta confermata la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Messina (assoluzione per il capo 1; condanna per i capi 2 e 3: complessivi anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La circostanza aggravante legata al metodo mafioso può essere valutata e quantificata anche se, in parte del giudizio, è intervenuta un'assoluzione per il reato associativo; il giudice deve motivare la gravità con riferimento agli elementi fattuali (durata, modalità, precedenti).

  • art. 56 cod. pen.

    Il reato tentato ha una autonoma determinazione sanzionatoria: il giudice può adottare il metodo diretto o il calcolo bifasico per la diminuzione della pena, purché rispetti il vincolo di riduzione (da un terzo a due terzi) e motivi la scelta.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Regola gli aumenti per continuazione: il giudice del rinvio può ricalcolare la misura degli aumenti ma non può, in violazione del divieto di reformatio in pejus, determinare una pena che costituisca un aggravamento rispetto alla situazione considerata nel precedente giudizio quale base per il computo degli aumenti.

  • art. 132 cod. pen.

    Indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di valorizzare le caratteristiche concrete della condotta e la personalità del reo nella determinazione della pena base.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di individualizzazione della pena (circostanze del fatto e della persona); la Corte del rinvio ha potuto riformulare ex novo la valutazione comparativa tra le fattispecie residue ai fini della scelta della pena base.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione dei motivi di ricorso in cassazione: il difensore ha enunciato i motivi entro i limiti richiesti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel reato tentato la determinazione della pena può essere effettuata con metodo diretto o bifasico; il giudice deve comunque rispettare il limite di riduzione previsto dall'art.56 c.p. e motivare la scelta.
  • Se, in sede di rinvio, viene annullata una delle condotte poste in continuazione, il giudice del rinvio può ricalcolare la pena e gli aumenti per continuazione anche in misura diversa rispetto alla precedente decisione, purché non determini una reformatio in pejus rispetto alla base considerata nel giudizio antecedente all'annullamento parziale.
  • L'esistenza di un'aggravante legata al 'metodo mafioso' (art.416‑bis.1) può essere riconsiderata anche quando è intervenuta un'assoluzione per il reato associativo, se i fatti e la personalità dell'imputato giustificano l'incremento; il giudice deve fornire una motivazione che renda percepibile la pregnanza della gravità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere confermato anche dopo un'annullamento parziale, se permangono elementi negativi (precedenti, gravità dei fatti, assenza di segni favorevoli) adeguatamente considerati nella motivazione.
  • In impugnazioni dell'imputato aventi ad oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio, le parti civili non hanno diritto alla rifusione delle spese processuali se non provano un interesse concreto alla statuizione di legittimità.

Testo integrale

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