Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9401/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava le condanne di primo grado per il reato di tentato furto aggravato di cavi telefonici (pena: 6 mesi di reclusione e 100 euro di multa per ciascuno). Le censure erano: (1) per Divincenzo, nullità per omessa/rizolletta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (notificato ad un avvocato omonimo con studio diverso) e conseguente nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello; (2) per entrambi, vizio di motivazione e insufficienza del quadro probatorio per ritenere il tentativo di furto (sostenendo che si trattasse di meri atti preparatori); (3) per entrambi, mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e mancata rideterminazione della pena con prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Divincenzo Giuseppe per la questione della notifica: ha rilevato che l'omessa rituale notifica all'imputato contumace dell'estratto contumaciale comporta una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello dal difensore; ne consegue la nullità del decreto di citazione per l'appello e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a Divincenzo, con trasmissione degli atti al Tribunale (Corte d'Appello) di Bari per il prosieguo. Per quanto riguarda Cirillo Vito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del tentativo di furto (atti univoci e idonei, contesto ambientale, strumenti rinvenuti) e legittima la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per l'elevato valore del materiale e i danni consequenziali; inoltre la recidiva ostava alla prevalenza delle attenuanti. Cirillo è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, comma 1, n.2 e n.7 c.p.

    Norma che disciplina il reato di furto e le aggravanti contestate; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato sulla base delle aggravanti richiamate.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Previsione sulla notificazione per estratto alla persona contumace; la Cassazione ha ritenuto che la mancata rituale notifica dell'estratto contumaciale all'imputato contumace determini una nullità a regime intermedio, rilevabile se tempestivamente eccepita.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulla sanatoria per contraddittorio e difetto di notificazione; la Corte ha escluso l'applicabilità della sanatoria in caso di nullità dell'estratto contumaciale quando la nullità sia tempestivamente eccepita, distinguendo le ipotesi in cui la notifica sia idonea a realizzare l'interesse tutelato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina la nullità del decreto di citazione in appello derivante da vizi della notificazione dell'impugnata; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità del decreto d'appello se l'estratto contumaciale non è stato notificato correttamente.

  • art. 62 cod. pen.

    art. 62, comma 1, n.4 c.p.

    Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato che, per l'applicazione, occorre considerare non solo il valore del bene ma il danno complessivo e i conseguenti pregiudizi alla persona offesa, ritenendo tale attenuante non applicabile nel caso per l'elevato valore del rame e i danni connessi.

  • art. 99 cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva (reiterata); la Corte ha rilevato la recidiva nei confronti di Cirillo, con conseguente ostatività al giudizio di prevalenza delle attenuanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma che disciplina la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; la Corte ha ricordato che la recidiva può impedire la prevalenza delle attenuanti.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per il principio che la mancata notifica dell'estratto contumaciale impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione e può determinare nullità del decreto di citazione per l'appello se la nullità è tempestivamente eccepita.

Massime di principio

  • La notifica dell'estratto contumaciale all'imputato contumace è essenziale: la mancata o irregolare notificazione determina una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera proposizione dell'appello da parte del difensore.
  • Se la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale è rilevata, il decreto di citazione per l'appello è nullo e la sentenza di appello emessa in quel quadro può essere annullata senza rinvio, con rimessione degli atti al giudice competente.
  • Per configurare il tentativo di reato (anziché meri atti preparatori) è necessario valutare ex ante l'idoneità e la univocità degli atti compiuti: strumenti idonei, comportamento univoco e contesto (es. luogo, orario, precedenti furti) possono giustificare la qualificazione come tentativo.
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio: non basta il basso valore della cosa in astratto, va considerato l'effettivo danno subito dalla parte offesa (ripristino, interruzioni di servizio, valore commerciale del bene).
  • La recidiva può impedire che le circostanze attenuanti prevalgano sulle aggravanti: in presenza di recidiva reiterata il bilanciamento favorevole all'imputato è spesso escluso.
  • Errori di notifica a soggetti omonimi o indirizzi diversi richiedono accertamento concreto della conoscenza dell'imputato; tuttavia, se l'imputato contesta tempestivamente la notifica, la giurisprudenza tende a tutelare il diritto di difesa annullando gli atti viziati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.