Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18468/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano della sentenza del Tribunale di Varese (12/12/2019) che li aveva riconosciuti penalmente responsabili per fatti riconducibili agli articoli 474 e 648 c.p. (contraffazione/merce con marchi contraffatti e ricettazione). Le censure svolte in cassazione hanno riguardato: (i) la ritenuta responsabilità per ricettazione contestando la riconduzione a concorso nella presunta contraffazione; (ii) la presunta intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p.; (iii) la mancanza di motivazione specifica sul calcolo degli aumenti per continuazione; (iv) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità; (v) il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla qualificazione del fatto: dagli accertamenti emergeva che gli imputati erano acquirenti delle borse contraffatte realizzate dall'artigiano e non partecipanti alla produzione, per cui non sussisteva contributo morale idoneo a configurare un diverso reato presupposto. Ha affermato che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana, essendo il reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica. Ha respinto la doglianza sulla prescrizione: la consumazione fu il 17/03/2013, il termine ordinario scadeva il 16/09/2020 ma le sospensioni processuali hanno fatto decorrere il termine al 19/04/2022, anteriore alla sentenza d'appello del 22/04/2021. Ha ritenuto corretta l'applicazione di un aumento per continuazione di minima entità e ha escluso la sussistenza della speciale attenuante per danno di minima entità, rilevando che il danno non era trascurabile (circa un terzo della pensione sociale). Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il reato di contraffazione di marchi è considerato un reato di pericolo che tutela la "fede pubblica" nei segni distintivi; per la sua configurazione non è necessario che la contraffazione sia idonea ad ingannare effettivamente gli acquirenti (la grossolanità del falso non esclude automaticamente il reato).

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la mera qualifica di acquirente di merce contraffatta, se reiterata, possa integrare la responsabilità a titolo di ricettazione nei limiti valutativi del contributo morale e della natura della condotta.

  • art. 473 c.p.

    Richiamata nella prospettata riqualificazione del delitto presupposto; la Corte ha comunque confermato la qualificazione dei fatti in capo agli imputati come meri acquirenti e non come autori del delitto presupposto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine all'enunciazione dei motivi di ricorso: i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, dichiarato il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'acquisto reiterato di prodotti contraffatti può integrare responsabilità penale (es. ricettazione) anche in assenza di partecipazione materiale alla produzione, purché sussista un adeguato contributo morale e non sia mera occasionalità.
  • Il reato di contraffazione (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica: non è necessario dimostrare che l'acquirente sia stato effettivamente ingannato e la grossolanità del falso non esclude automaticamente la configurazione del reato.
  • Il termine di prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato (qui: messa in vendita) e deve tener conto delle eventuali sospensioni processuali per rinvii: pertanto una valutazione sommaria può risultare errata.
  • L'aumento per continuazione richiede motivazione proportionata all'entità dell'aumento: aumenti di minima entità possono essere motivati in termini meno analitici purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia praticamente trascurabile; va valutato il valore economico e gli effetti sulla persona offesa, non la capacità dell'offeso di sopportare il danno.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non necessita di esaurire ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e offra motivazione non manifestamente illogica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.