Cassazione Penale, Sentenza n. 18468/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano della sentenza del Tribunale di Varese (12/12/2019) che li aveva riconosciuti penalmente responsabili per fatti riconducibili agli articoli 474 e 648 c.p. (contraffazione/merce con marchi contraffatti e ricettazione). Le censure svolte in cassazione hanno riguardato: (i) la ritenuta responsabilità per ricettazione contestando la riconduzione a concorso nella presunta contraffazione; (ii) la presunta intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p.; (iii) la mancanza di motivazione specifica sul calcolo degli aumenti per continuazione; (iv) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità; (v) il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla qualificazione del fatto: dagli accertamenti emergeva che gli imputati erano acquirenti delle borse contraffatte realizzate dall'artigiano e non partecipanti alla produzione, per cui non sussisteva contributo morale idoneo a configurare un diverso reato presupposto. Ha affermato che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana, essendo il reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica. Ha respinto la doglianza sulla prescrizione: la consumazione fu il 17/03/2013, il termine ordinario scadeva il 16/09/2020 ma le sospensioni processuali hanno fatto decorrere il termine al 19/04/2022, anteriore alla sentenza d'appello del 22/04/2021. Ha ritenuto corretta l'applicazione di un aumento per continuazione di minima entità e ha escluso la sussistenza della speciale attenuante per danno di minima entità, rilevando che il danno non era trascurabile (circa un terzo della pensione sociale). Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di contraffazione di marchi è considerato un reato di pericolo che tutela la "fede pubblica" nei segni distintivi; per la sua configurazione non è necessario che la contraffazione sia idonea ad ingannare effettivamente gli acquirenti (la grossolanità del falso non esclude automaticamente il reato).
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la mera qualifica di acquirente di merce contraffatta, se reiterata, possa integrare la responsabilità a titolo di ricettazione nei limiti valutativi del contributo morale e della natura della condotta.
Richiamata nella prospettata riqualificazione del delitto presupposto; la Corte ha comunque confermato la qualificazione dei fatti in capo agli imputati come meri acquirenti e non come autori del delitto presupposto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine all'enunciazione dei motivi di ricorso: i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, dichiarato il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'acquisto reiterato di prodotti contraffatti può integrare responsabilità penale (es. ricettazione) anche in assenza di partecipazione materiale alla produzione, purché sussista un adeguato contributo morale e non sia mera occasionalità.
- Il reato di contraffazione (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica: non è necessario dimostrare che l'acquirente sia stato effettivamente ingannato e la grossolanità del falso non esclude automaticamente la configurazione del reato.
- Il termine di prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato (qui: messa in vendita) e deve tener conto delle eventuali sospensioni processuali per rinvii: pertanto una valutazione sommaria può risultare errata.
- L'aumento per continuazione richiede motivazione proportionata all'entità dell'aumento: aumenti di minima entità possono essere motivati in termini meno analitici purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia praticamente trascurabile; va valutato il valore economico e gli effetti sulla persona offesa, non la capacità dell'offeso di sopportare il danno.
- Il diniego delle attenuanti generiche non necessita di esaurire ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e offra motivazione non manifestamente illogica.
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