Sentenza del 05/09/2018 n. 3604 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Aiuti e/o agevolazioni di Stato - Decadenza dell'azione di recupero ex D.L. 15/02/17, n. 10 - Termine ordinario di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile all'azione di recupero di aiuti di Stato. Si discute, in particolare, se debba applicarsi il termine quinquennale previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 per l'attività di accertamento fiscale oppure il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il credito erariale derivante dal recupero di aiuti di Stato si prescrive nel termine ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. Il termine quinquennale dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 non è applicabile, poiché l'azione di recupero degli aiuti di Stato è distinta dall'ordinario potere di accertamento tributario e l'applicazione del termine più breve potrebbe compromettere l'effettività del diritto dell'Unione europea. Il termine decennale è stato ritenuto idoneo a bilanciare l'interesse pubblico al recupero e l'interesse privato a non restare esposto indefinitamente.
Norme richiamate
La prescrizione ordinaria è decennale.
È il termine applicabile al credito erariale derivante dal recupero di aiuti di Stato, in assenza di una disciplina speciale compatibile con il principio di effettività del diritto dell'Unione europea.
Termine quinquennale per l'attività di accertamento fiscale.
Non si applica all'azione di recupero degli aiuti di Stato, perché tale azione è giuridicamente distinta dall'accertamento tributario ordinario e il termine quinquennale potrebbe rendere eccessivamente difficile il recupero.
Richiamato quale normativa di riferimento per la disciplina del recupero degli aiuti di Stato.
Art. 7, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62
Richiamato tra le disposizioni normative rilevanti per il recupero degli aiuti di Stato.
Massime di principio
- Per il recupero di aiuti di Stato, il termine ordinario da considerare è generalmente quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c., salvo l'esistenza di una disciplina speciale compatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Non è corretto applicare automaticamente i termini previsti per l'accertamento delle imposte a un'azione avente natura specifica di recupero di aiuti di Stato.
- La disciplina nazionale dei termini deve essere interpretata in modo da non compromettere l'effettività dell'obbligo europeo di recuperare gli aiuti illegittimi o incompatibili.
- Il termine decennale costituisce un bilanciamento tra l'interesse dell'amministrazione al recupero delle somme e l'esigenza del privato di non essere soggetto a pretese senza limiti temporali.
- Per valutare la prescrizione in un caso concreto occorre individuare la natura effettiva dell'azione, la data iniziale di decorrenza e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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