Sentenza del 05/09/2018 n. 7475 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per asserita impossibilità di verificare la tempestività. Nel merito, contestava la revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, sostenendo che l'altro immobile di sua proprietà, sebbene catastalmente classificato come abitazione A/5, era in concreto un locale di circa 9,50 mq, alto circa 1,87 metri, posto sotto un vano scala, privo di impianti e servizi e utilizzato come deposito. Pertanto, secondo il contribuente, tale bene non costituiva effettivamente un'abitazione idonea a escludere il beneficio fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo superata la formale classificazione catastale dall'oggettiva impossibilità del locale di essere utilizzato come abitazione. Le caratteristiche dimensionali, l'altezza ridotta, la collocazione sotto il vano scala e l'assenza di impianti dimostravano che si trattava di un semplice vano e non di una casa di abitazione. Sono state quindi riconosciute le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, Nota II-bis, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
"esclude l'agevolazione \"Prima Casa\" per il solo fatto che il richiedente sia titolare (anche in quote) del diritto di proprietà (anche nuda) su un'altra casa di abitazione da lui acquistata col medesimo beneficio"
La norma impedisce, in linea generale, di ottenere l'agevolazione prima casa quando il contribuente possiede già un'altra abitazione nel medesimo Comune. La Commissione ha però ritenuto necessario verificare se l'immobile sia realmente un'abitazione, e non soltanto formalmente classificato come tale al catasto.
Cassazione civile n. 14673/2016
"a questi fini, non ha alcun rilievo l'indisponibilità dell'immobile per il soddisfacimento delle esigenze abitative"
Secondo il principio richiamato, la semplice indisponibilità dell'immobile non è normalmente sufficiente a mantenere il beneficio: rileva la titolarità del diritto sull'altra casa. La sentenza in esame ha distinto tale ipotesi dal caso in cui il bene, per le sue caratteristiche oggettive, non sia concretamente qualificabile come abitazione.
Cassazione civile n. 13318/2018
La pronuncia è richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui la titolarità di un'altra abitazione può escludere il beneficio anche se l'immobile non è disponibile per le esigenze abitative. Il giudice regionale ha ritenuto tuttavia decisiva la verifica dell'effettiva natura abitativa del bene.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione prima casa, la classificazione catastale costituisce un elemento importante ma non necessariamente decisivo: può essere superata da prove oggettive che dimostrino l'assenza dei requisiti minimi di abitabilità.
- La mera inutilizzabilità soggettiva o temporanea di un immobile, come la sua indisponibilità o il mancato utilizzo, di regola non basta a conservare il beneficio. È invece rilevante l'inidoneità oggettiva e strutturale del bene a essere considerato un'abitazione.
- Per dimostrare che un immobile catastalmente abitativo non è effettivamente una casa possono essere utili perizie, documentazione tecnica, caratteristiche di superficie e altezza, assenza di impianti e servizi, nonché la destinazione concreta del locale.
- La valutazione dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla solidità della prova: non è sufficiente una generica dichiarazione del contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione contesta il possesso di un'altra abitazione.
- La decisione rappresenta un'interpretazione favorevole al contribuente basata sull'effettiva natura non abitativa del locale; non elimina in via generale la regola secondo cui il possesso di un'altra abitazione nel medesimo Comune può impedire l'agevolazione.
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