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Sentenza

Sentenza del 04/09/2018 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

CONTRIBUTI CONSORTILI: presunzione di "vantaggiosità" vincibile impugnando i provvedimenti su "perimetro di contribuenza"-"piano di classifica" - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato due solleciti di pagamento relativi a contributi consortili per gli anni 2006-2014, sostenendo che i terreni situati nei Comuni di Miglianico e Ripa Teatina non beneficiassero in modo diretto e specifico delle opere di bonifica. Invocavano anche una precedente consulenza tecnica e una transazione con il Consorzio, che aveva comportato il discarico dei contributi per gli anni 2006-2009. Il Consorzio sosteneva invece che gli immobili erano inclusi nel perimetro di contribuenza e che, dopo il potenziamento della rete irrigua dal 2010, essi fossero almeno potenzialmente beneficiati dalle opere consortili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha deciso in modo parzialmente favorevole a entrambe le parti. Ha confermato l'illegittimità della richiesta relativa agli anni 2006-2009, poiché il Consorzio aveva già riconosciuto tali somme come non dovute e ne aveva disposto il discarico, senza poterle nuovamente pretendere. Per gli anni 2010-2014 ha invece accolto l'appello del Consorzio e rigettato il ricorso dei contribuenti. L'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, unitamente alla loro valutazione nel piano di classifica, determinava una presunzione relativa di beneficio diretto e specifico. I contribuenti non avevano contestato specificamente tali provvedimenti, né ne avevano chiesto l'annullamento o la disapplicazione; pertanto gravava su di loro l'onere di superare la presunzione, onere ritenuto non assolto. Non rilevavano né il fatto che le opere fossero materialmente collocate su altri fondi, né la scelta dei proprietari di non utilizzare l'irrigazione. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Artt. 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933

    Il presupposto dell'obbligo contributivo è costituito dal beneficio, attuale o potenziale, diretto e specifico, derivante dall'attività di bonifica.

    L'obbligo di contribuire alle spese consortili deriva dall'appartenenza dell'immobile al comprensorio e dal beneficio fondiario, anche solo potenziale o futuro, prodotto dalle opere di bonifica. Il perimetro di contribuenza individua gli immobili soggetti all'obbligo, mentre il piano di classifica determina la quantificazione del contributo.

  • Art. 2967 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    In presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica non contestati, la presunzione di beneficio trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del beneficio diretto e specifico.

  • Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973

    I solleciti di pagamento, pur essendo atti atipici, possono essere autonomamente impugnabili quando svolgono una funzione sostanzialmente assimilabile a quella dell'avviso di mora e rendono attuale la pretesa tributaria.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

    L'elenco degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione di atti atipici quando questi manifestano una pretesa tributaria concreta e attuale, con effetti equivalenti a quelli degli atti tipizzati.

  • Art. 336, comma 1, del codice di procedura civile

    Effetto espansivo interno della riforma.

    La riforma, anche parziale, della sentenza impone al giudice d'appello di procedere a una nuova regolazione complessiva delle spese sulla base dell'esito finale della controversia.

Massime di principio

  • L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica genera una presunzione relativa di beneficio diretto e specifico dalle opere consortili.
  • Il contribuente che contesta il contributo non dovrebbe limitarsi ad affermare che il fondo non beneficia delle opere, ma deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, chiedendone l'annullamento al giudice amministrativo o la disapplicazione al giudice tributario.
  • Se tali provvedimenti non vengono contestati, il contribuente deve fornire una prova concreta e convincente dell'assenza di qualsiasi beneficio fondiario; il semplice dubbio o la mera potenzialità del beneficio non sono sufficienti.
  • Non è necessario che le opere consortili siano realizzate direttamente sul fondo: è sufficiente che producano un beneficio fondiario, anche potenziale, derivante da opere collocate altrove.
  • La scelta del proprietario di non utilizzare un servizio irriguo o di adottare coltivazioni che non richiedono irrigazione non esclude, di regola, il beneficio potenziale e quindi l'obbligo contributivo.
  • Una transazione o un precedente discarico relativo a determinate annualità impedisce al Consorzio di richiedere nuovamente quelle somme, salvo l'esistenza di un nuovo e valido titolo giustificativo.

Testo integrale

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